INPS – Messaggio 01 ottobre 2021, n. 3315
Rilascio nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
1. Premessa
Sulla base dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap”, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente la definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione agli atti, le commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato sarà convocato a visita diretta.
2. Rilascio del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”
In applicazione della citata norma, con il presente messaggio si comunica che sul sito istituzionale dell’INPS è stato rilasciato un nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. Il cittadino, nell’ambito del medesimo servizio, deve indicare esplicitamente il consenso alla valutazione sugli atti prevista dall’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020.
Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:
– snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente, di cui al citato articolo 29-ter;
– agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
– implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.
La documentazione sanitaria pervenuta mediante l’allegazione online verrà conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività dell’UOC audit del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.
I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n. 76/2020.
A tal fine, i medesimi cittadini possono accedere al nuovo servizio in commento, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l’accesso ai servizi online dell’Istituto mediante PIN è consentito fino al 30 settembre 2021.
La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.
La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Messaggio 01 ottobre 2022, n. 3574 - Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.…
- INPS - Messaggio n. 4454 del 14 dicembre 2023 - Invalidità civile - Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre…
- INPS - Messaggio n. 77 dell' 8 gennaio 2024 - Invalidità civile - Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- MINISTERO TURISMO - Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004 - Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il potere di disapplicazione delle sanzioni per vi
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…
- Il legale rappresentante indagato del reato presup
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 2…
- Ammissibile l’impugnazione incidentale tardi
La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 8486 depositata il 28…