INPS – Messaggio 01 settembre 2021, n. 2976
Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a oggetto “Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”. Ulteriori chiarimenti
Con la circolare in oggetto sono state illustrate le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. decreto Sostegni), in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.
Successivamente alla pubblicazione della circolare n. 72/2021, il suddetto decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
L’articolo 8 del decreto Sostegni è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
Con il presente messaggio, al fine di poter gestire proceduralmente in maniera corretta i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”), si comunica che i datori di lavoro per tali eventi, gestiti con il sistema del ticket, dovranno indicare il nuovo codice evento “FDR” (“Fondo in Deroga Richiesto”) e non più il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; in tali casi dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, si confermano le disposizioni fornite con la circolare n. 72/2021.
Si fa presente che i codici evento fino ad oggi trasmessi con codice diverso da “FDR”, dove determinabili univocamente, verranno sostituiti direttamente dalla Direzione centrale Entrate.
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