INPS – Messaggio 02 aprile 2020, n. 1478
Integrazione circolare n. 47/2020 – Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le varie disposizioni a carattere emergenziale, all’articolo 13, comma 4, ha esteso la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, limitatamente ai datori che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per le unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
La norma si applica anche alle unità produttive collocate al di fuori dei predetti Comuni con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Il successivo articolo 17 del citato decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, ha previsto che le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state emanate ulteriori norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, recepite dall’Istituto con la circolare n. 47 del 12 marzo 2020.
In particolare, l’articolo 19, che ha introdotto novità riguardo alle aziende che possono accedere alla prestazione di assegno ordinario, al comma 5 ha esteso la possibilità di fruire di tale prestazione, con causale “COVID-19 nazionale”, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Ne deriva che, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti, salvo quanto disposto dall’articolo 13 del medesimo decreto, non potendo accedere all’assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili.
Posto l’assetto normativo sopra descritto, in alcune delle Regioni interessate dal decreto-legge 9/2020, molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti hanno presentato domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga alle suddette Regioni.
Pertanto, ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare n. 47/2020, su espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per tali datori di lavoro, le domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge n. 9/2020. Conseguentemente, le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, invieranno il decreto in “SIP” con le modalità usuali, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192” e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell’INPS di competenza l’elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.
Resta inteso che i datori di lavoro così individuati potranno accedere alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.
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