INPS – Messaggio 02 ottobre 2019, n. 3568
Modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019 – Primi chiarimenti resi con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, avente ad oggetto “Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”
- Premessa
Alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza sono state apportate significative modifiche con la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Le novità introdotte in sede di conversione, illustrate dall’Istituto con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, hanno un impatto in particolar modo sulle prime domande di Reddito di cittadinanza presentate a partire dal 6 marzo 2019, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, utilizzando il modello di domanda allo scopo predisposto, allegato alla circolare n. 43 del 20 marzo 2019.
Tale modello, a seguito delle predette modifiche derivanti dalla richiamata legge di conversione, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, è stato coerentemente modificato, integrato e pubblicato in data 2 aprile 2019.
In merito alla decorrenza del beneficio, il comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, come specificato nel paragrafo 4, lettera a), della citata circolare n. 100/2019, ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. La norma, infatti, ha previsto che, per tali domande, il beneficio riconosciuto possa essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio”.
In forza di tale disposizione, pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, saranno poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019.
A decorrere da ottobre 2019, come previsto dalla normativa citata, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto, conformemente ai nuovi modelli.
In particolare, si richiama l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c-bis) resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.
Conseguentemente, onde evitare che la platea dei beneficiari Rdc/Pdc con decorrenza aprile debba nuovamente presentare domanda, con aggravio di tempi, costi e sovraccarico dei sistemi informativi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico e nel processo di presa in carico presso i Centri per l’impiego e i Comuni,i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, con le modalità di seguito descritte.
Tale integrazione, sussistendone tutte le condizioni di legge, renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza soluzione di continuità.
Tanto premesso, si descrivono, di seguito, le modalità operative con le quali potranno essere integrate le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda.
- Invio della comunicazione al cittadino e modalità di accesso alla propria pagina web
Per consentire al cittadino di aggiornare le dichiarazioni di responsabilità rese al momento della domanda come descritto in premessa, a partire dal 4 ottobre p.v. l’INPS comunica, ai recapiti sms/e-mail indicati nel modello di domanda, il seguente link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione al quale collegarsi per effettuare, in maniera semplificata, le predette operazioni di aggiornamento.
Il collegamento alla pagina avviene in ambiente Internet senza necessità del PIN, previo riscontro attraverso l’apposita interfaccia in cui dovranno essere inseriti a cura del richiedente:
– il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
– il codice fiscale del richiedente;
– il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms.
L’autenticazione alla pagina avviene previa visualizzazione dell’informativa in cui si rende noto che le dichiarazioni da aggiornare sono quelle di cui ai quadri F (Condizioni necessarie per godere del beneficio) e G (Sottoscrizione dichiarazione) del nuovo modello di domanda del Reddito e della Pensione di cittadinanza, in vigore a decorrere dalla conversione in legge del D.L. n. 4/2019.
Qualora il riscontro non dovesse andare a buon fine, il sistema restituirà il messaggio “Non è possibile procedere con la sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate in quanto i dati inseriti non sono corretti”. Sarà comunque possibile esperire un nuovo tentativo di autenticazione.
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo, ma sarà possibile la tempestiva elaborazione in procedura della rata di Rdc/Pdc, spettante per la mensilità di ottobre, solo per le domande in cui le dichiarazioni saranno aggiornate non oltre la data del 21 ottobre p.v. Per coloro che non avranno effettuato l’aggiornamento richiesto nella tempistica indicata, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione e alla ripresa dell’elaborazione da parte del sistema con il consueto calendario.
Qualora il riscontro sia stato positivo, cliccando sul tasto “CONTINUA” l’utente potrà accedere alla pagina per la sottoscrizione delle dichiarazioni.
Si richiama la necessità, nell’apporre il flag richiesto, che tutte le dichiarazioni siano contestualmente verificate e che qualora i requisiti non sussistano alla data di presentazione originaria della domanda ovvero al momento della sottoscrizione del modello RdC/PdC – Com Esteso, occorre astenersi dalla sottoscrizione, onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dalla legge nel caso di dichiarazioni non veritiere.
L’ultimo passaggio consiste nell’apporre la spunta sul riquadro in cui si dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180” e occorre completare l’operazione mediante la sottoscrizione della pagina.
Al riguardo, si invita a prestare attenzione poiché l’aggiornamento viene effettuato solo in caso di visualizzazione dell’esito positivo dell’operazione, di cui viene data notizia mediante apposito messaggio restituito dalla procedura.
Per una migliore comprensione delle operazioni da effettuare, si allega il prototipo della pagina front-end resa disponibile dall’INPS per l’aggiornamento delle dichiarazioni.
- Accesso presso le Sedi INPS e presso gli intermediari (CAF ed Enti di Patronato)
La procedura descritta per l’aggiornamento delle dichiarazioni, da rendersi obbligatoriamente per continuare a fruire delle prestazioni Reddito e Pensione di cittadinanza, è stata strutturata in maniera semplificata.
Potrebbe tuttavia verificarsi che gli interessati non siano in grado di procedere autonomamente all’integrazione della domanda.
Potrà, dunque, registrarsi un afflusso agli sportelli delle Sedi dell’Istituto da parte di cittadini che chiedono assistenza per svolgere una funzione, sia pure semplice.
Analogo afflusso di utenti potrà verificarsi anche agli sportelli degli intermediari (CAF e Patronati), che sono stati informati dell’indispensabilità di procedere all’integrazione delle domande.
Si comunica infine alle Sedi che, a partire dal 14 ottobre 2019, sarà a disposizione anche una funzionalità per l’acquisizione dell’autocertificazione, attraverso l’applicazione intranet.
Allegato
(testo dell’allegato)
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