INPS – Messaggio 03 aprile 2018, n. 1435
Attribuzione per l’anno 2018 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi (art.1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002) sulle pensioni delle gestioni pubbliche
Con il messaggio n. 1968 del 11 maggio 2017, sono state fornite le indicazioni relative al pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, per l’anno 2017, ai pensionati che ne avevano fatto richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i termini previsti dall’art.2, comma 1, del Decreto interministeriale 30 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.265 – del 30 settembre 2013.
L’art.8, comma 5 quater, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato gli effetti della L. 3 dicembre 2009, n. 184, agli anni 2017, 2018 e 2019, mentre l’art. 1, comma 600 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha incrementato il fondo di cui all’art. 2 della L.27 dicembre 2002, n. 288 di un importo pari a € 300.000.
Il Decreto 20 giugno 2017 del Ministero della Difesa (G.U. n. 186 del 10 agosto 2017), inoltre, ha disposto anche per l’anno 2018 il prolungamento degli effetti delle domande già prodotte.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari:
– a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
– a 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata tabella E.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso all’Istituto l’ elenco con i dati per l’erogazione dell’assegno in oggetto.
Sulla mensilità di giugno 2018 è stato disposto il pagamento delle prestazioni, con le seguenti modalità:
– in un’unica soluzione gli arretrati per il periodo 01.01.2018 – 31.5.2018;
– in via continuativa per il periodo 01.06.2018 – 31.12.2018.