INPS – Messaggio 03 dicembre 2019, n. 4516
Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, di attuazione dell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Premessa
Come illustrato con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, prevede l’obbligo, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999. Con tale certificazione devono essere comprovati i requisiti reddituali e patrimoniali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2019, nonché la composizione del nucleo familiare.
Il successivo comma 1-ter del citato articolo 2 elenca i casi di esclusione dall’obbligo sopra descritto, prevedendo che lo stesso non si applichi:
a) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.
Al fine dell’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1- bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione, la norma rimanda all’adozione di un apposito decreto interministeriale, con il quale saranno altresì definite le specifiche della documentazione da prodursi da parte dei cittadini non comunitari interessati.
Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, l’Istituto ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 novembre 2019 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha definito l’ambito di applicazione della norma di cui al predetto comma 1-bis, con le relative modalità attuative.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2009, i soli cittadini degli Stati o territori individuati nell’allegato che costituisce parte integrante del decreto medesimo.
Di seguito si illustrano gli impatti sulle domande di Reddito/Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) presentate dai cittadini non comunitari.
1. Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero dal 1° aprile 2019 A) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019
Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in parola, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate.
B) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019
Le domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea, cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al decreto interministeriale in commento, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, il cui contenuto è stato esplicitato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2019.
Tali cittadini sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente una apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente, ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del decreto, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.
2. Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero a marzo 2019
Si ricorda in primo luogo che le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019, come chiarito con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019, devono essere oggetto di integrazione delle dichiarazioni non rese all’atto della domanda, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 .
Tanto rappresentato, le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, anche se per le stesse sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità, resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in commento. Tali cittadini, infatti, sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge richiamato, come specificato alla precedente lettera B) del paragrafo 1 del presente messaggio.
Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.
3. Indicazioni operative e procedurali
Le domande interessate dalla integrazione documentale prevista dal decreto in trattazione sono caratterizzate, sulla piattaforma gestionale intranet, dallo stato “in evidenza alla sede”. I richiedenti interessati riceveranno, in ogni caso, un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’Istituto. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC. I funzionari preposti avranno cura di verificare la certificazione limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato ai fini ISEE e, qualora ne ricorrano i presupposti, erogheranno la prestazione, che sarà comprensiva delle mensilità arretrate, corrisposte sempre con cadenza quindicinale.
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