INPS – Messaggio 03 febbraio 2022, n. 548
Rilevanza ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Con riferimento alle prestazioni di Reddito e di Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) e, segnatamente, alle modalità di calcolo del reddito familiare, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui il reddito familiare “è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, quali,ad esempio, l’indennità di accompagnamento.
Al riguardo, ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento ai sensi del citato articolo 2, comma 6, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso (cfr. l’articolo 4, comma 2, lett. f), del citato D.P.C.M. n. 159/2013), ossia:
– Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
– Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
– Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
– Pensione sociale e assegno sociale;
– Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
Nello specifico, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale (per una esemplificazione del meccanismo di calcolo, si rinvia al paragrafo 4, punto B), della circolare n. 100 del 5 luglio 2019).
Tanto rappresentato, a seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento in applicazione del citato articolo 2, comma 6, e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con il medesimo meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
A tale ultimo riguardo, si precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità; ciò, in applicazione dell’ormai consolidato principio previsto dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati :
1. maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
3. maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000);
– quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
Si ribadisce, inoltre, quanto già chiarito con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, secondo cui nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
– le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
– le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni
– per il pagamento di tributi;
– le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
– l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Pertanto, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.
Si ricorda che il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione “MyINPS” del portale internet dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.
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