INPS – Messaggio 03 luglio 2013, n. 10783
Regolamentazione comunitaria. Organismo designato per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento CE n. 883/2004 con la Croazia.
Come noto dal 1° luglio 2013 la Croazia è stato membro dell’Unione europea. Con il messaggio n. 10408 del 27 giugno 2013, è stato precisato che i regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/2009, le Decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché le disposizioni contenute nelle circolari e messaggi emanati dall’Istituto, in materia di legislazione applicabile, si applicano anche nei rapporti con la Croazia.
In particolare, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento 883/2004, si comunica che la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia (Via Battisti 10/D – 34125 – TRIESTE ) svolgerà le funzioni di organismo designato per la stipula degli accordi in deroga con la Croazia.
Ne consegue che, le richieste di accordi (proroghe di distacco ovvero altre eccezioni agli articoli da 11 a 15 del regolamento CE n. 883/2004), relative a periodi successivi al 30 giugno 2013 dovranno essere inoltrate alla Direzione regionale sopra indicata.
Per il regime transitorio relativo ai distacchi autorizzati ai sensi della previgente Convenzione, nonché per le eventuali richieste di proroga degli stessi, le relative istruzioni saranno fornite con apposita circolare, che sarà emanata non appena il Ministero del lavoro farà pervenire le proprie decisioni in merito.
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