INPS – Messaggio 03 luglio 2020, n. 2692
Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414
A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle strutture territoriali, si forniscono precisazioni in merito all’applicabilità dell’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ai fini della determinazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Il citato articolo 1, commi da 147 a 153, prevede che il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie individuate nell’allegato B della legge n. 205 del 2017, nonché per quelli impegnati in attività considerate particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell’ articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, al ricorrere delle condizioni previste dalla medesima legge, non deve essere adeguato alla speranza di vita stabilita per l’anno 2019 dal decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, emanato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con la circolare n. 126 del 28 dicembre 2018 sono state fornite le istruzioni applicative relative a tali disposizioni normative. In particolare, è stato chiarito che per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, resta fermo a 66 anni e 7 mesi anche per il biennio 2019/2020.
L’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 prevede che il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto può conseguire la pensione di vecchiaia “al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”.
Al fine di individuare il requisito anagrafico tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio su cui applicare la riduzione di cinque anni, si chiarisce che occorre far riferimento esclusivamente al requisito per la pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria stabilito dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non assumendo alcuna rilevanza l’applicabilità di norme speciali, derogatorie ovvero eccezionali, tra le quali deve ritenersi ricompreso il predetto articolo 1, commi 147 -153.
Ne consegue che per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante è di 62 anni anche se l’attività lavorativa rientra tra quelle considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti.
Tale requisito anagrafico resta invariato per il biennio 2021/2022 in ragione di quanto disposto dal decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, illustrato nella circolare n.19 del 2020, che non prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.
Resta fermo che, in presenza di tutti i requisiti e condizioni di legge, il personale viaggiante può beneficiare delle disposizioni normative previste dal predetto articolo 1, commi 147-153, nonché, alternativamente, delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2021, n. 14814 - Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal d. lgs. 29 giugno 1996, n. 414, un addetto al personale viaggiante…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 aprile 2021, n. 10883 - Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal d. lgs. 29 giugno 1996, n. 414, un addetto al personale viaggiante…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29247 depositata il 20 ottobre 2023 - La pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26325 - In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle "finestre" si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale…
- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini,…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…