INPS – Messaggio 03 ottobre 2013, n. 15770
Pagamento della indennità di mobilità e della prestazione integrativa del Fondo Trasporto Aereo in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore aereo e delle gestioni aeroportuali. Chiarimenti.
In occasione della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di alcuni decreti di concessione della mobilità ai lavoratori licenziati da aziende del settore aereo, successivi al 1 gennaio 2013, è stata riscontrata nei medesimi la concessione di una durata di trentasei mesi dell’indennità di mobilità pur in presenza di date di licenziamento pari o successive al 31 dicembre 2012.
Questi decreti sono fondati non tanto sull’evento del licenziamento ma sul fatto che la conclusione degli accordi sottoscritti a livello governativo sia intervenuta entro il 31 dicembre 2012 e cioè prima del 1 gennaio 2013, data di abrogazione dell’articolo 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e ulteriormente variato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge dalla n. 166 del 2008, che prevedeva una durata “speciale” della indennità di mobilità di trentasei mesi.
In effetti, secondo il principio giuridico del tempus regit actum, i decreti ministeriali di concessione, che risultano meramente attuativi dell’accordo, sono integralmente assoggettati al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo. (al riguardo, cfr. interpello n. 31/2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva).
Pertanto, le istruzioni operative, riferite alle aziende del settore aereo e fornite con la richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013, non si applicano alle domande di indennità di mobilità presentate dai lavoratori licenziati dalle citate aziende a seguito di accordi, stipulati a livello governativo, entro il 31 dicembre 2012.
In relazione a quanto sopra, la procedura dsweb è stata implementata prevedendo un nuovo campo “data accordo” nella sezione “mobilità” per le domande di tipo ‘7’. Di seguito si forniscono le istruzioni operative.
ISTRUZIONI OPERATIVE
1)- Indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati e posti in mobilità da aziende del trasporto aereo e da aziende di gestione aeroportuale con accordi fino al 31.12.2012.
1a – lavoratori licenziati e posti in mobilità da aziende del trasporto aereo con accordi stipulati entro il 31.12.2012
– inserire nel campo “data accordo” la data dell’accordo espressamente indicata nei decreti che verranno inviati con appositi messaggi;
– inserire nell’apposito campo il codice intervento 562 che permetterà di gestire la durata speciale di trentasei mesi, l’aggancio della prestazione integrativa del Fondo Trasporto Aereo deliberata dall’apposito Comitato e di attribuire l’indennità di mobilità ai corretti conti di imputazione.
1b – lavoratori licenziati e posti in mobilità da aziende di gestione aeroportuale con accordi stipulati entro il 31.12.2012.
– inserire nel campo “data accordo” la data dell’accordo espressamente indicata nei decreti che verranno inviati con appositi messaggi;
– inserire nell’apposito campo il codice intervento 561 che permetterà di gestire la durata ordinaria dell’indennità di mobilità, l’aggancio della prestazione integrativa del Fondo Trasporto Aereo, deliberata dall’apposito Comitato e permetterà di attribuire l’indennità di mobilità ai corretti conti di imputazione.
2)- Indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati e posti in mobilità da aziende del trasporto aereo e da aziende di gestione aeroportuale con accordi successivi al 31.12.2012.
Per i lavoratori collocati in mobilità con accordi stipulati successivamente al 31 dicembre 2012, da aziende del trasporto aereo e da aziende di gestione aeroportuale, le domande di mobilità dovranno essere identificate con il codice intervento 563 che permetterà l’aggancio della prestazione integrativa FTA e l’imputazione della parte di mobilità ordinaria al giusto conto. Inoltre nel campo “data accordo” dovrà essere inserita la data della conclusione dell’accordo della procedura di mobilità reso obbligatorio.
A tal fine, si invitano le Direzioni Regionali a prendere contatti con le Commissioni Tripartite Regionali o Provinciali, affinché, nell’invio degli elenchi di iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità, sia indicata la data della conclusione dell’accordo della procedura di mobilità in loro possesso per permettere agli operatori di Sede la compilazione del citato campo “data accordo”.
Si evidenzia, infine, che qualora le domande di indennità di mobilità, relative ai lavoratori in oggetto, fossero state definite con modalità difformi da quelle indicate nel presente messaggio, le stesse dovranno essere chiuse e quindi poste in decadenza dalla decorrenza e riacquisite con i parametri sopra indicati.
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