INPS – Messaggio 04 giugno 2020, n. 2327
Presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari – Istruzioni per la compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020
1. Requisiti reddituali: chiarimenti
L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere con cittadini italiani o dell’Unione europea.
I profili applicativi relativi all’ambito di competenza dell’Istituto sono stati definiti con la circolare n. 68 del 31 maggio 2020, con la quale sono state fornite le prime istruzioni operative relative alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto interministeriale del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 27 maggio 2020 recante “Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro” (G.U. Serie Generale n. 137 del 29-05-2020).
Inoltre, la menzionata circolare individua i datori di lavoro destinatari della norma ed i requisiti reddituali che il datore di lavoro deve possedere per poter inoltrare l’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, si precisa che i limiti di reddito indicati al paragrafo 4 della circolare n. 68/2020, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza.
In particolare, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di reddito); se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.
Al raggiungimento dei limiti di reddito, come sopra indicati, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Si forniscono di seguito alcuni esempi per meglio chiarire le varie ipotesi.
1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;
2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;
3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.
Resta fermo che il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, in caso di istanza volta all’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
2. Indicazioni per la compilazione del modello F24 per il versamento del contributo forfettario
Come precisato al paragrafo 5 della circolare n. 68/2020, i datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l’art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
– nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;
– nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
– nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro.
Si ricorda che il datore di lavoro nella domanda di emersione deve dichiarare, a pena di inammissibilità della stessa, di aver provveduto al pagamento del suddetto contributo forfettario di 500,00 euro ed indicare la data di pagamento.
L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
In attesa dell’emanazione del suddetto decreto interministeriale, il datore di lavoro deve dichiarare nella domanda di emersione di impegnarsi a pagare il contributo di cui sopra entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.