INPS – Messaggio 04 luglio 2019, n. 2521
Prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora. Chiarimenti al messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019
1. Premessa
Con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 sono state date le prime indicazioni operative per gestire l’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito riferite sia ai soggetti dichiarati irreperibili che a quelli senza fissa dimora.
Con riferimento a questi ultimi, in particolare, successivamente alla pubblicazione del messaggio, sono pervenute richieste di chiarimento che rendono necessarie alcune precisazioni, al fine di evitare possibili disconoscimenti del diritto alle prestazioni assistenziali in contrasto con il vigente quadro normativo in materia di persone senza fissa dimora.
2. Prestazioni a sostegno del reddito per le persone senza fissa dimora
Le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Come chiarito nel citato messaggio n. 689/2019, presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, così come indicate al paragrafo 2 del messaggio medesimo, nonché all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.
Di conseguenza anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento.
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