INPS – Messaggio 04 ottobre 2017, n. 3820
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017 – Ulteriori precisazioni
Con messaggio n. 3505/2017 questo Istituto ha precisato che in base al disposto di cui all’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta.
In tale contesto questo Istituto ha altresì evidenziato che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non avrebbe potuto gestire le elaborazioni di conguaglio delle dichiarazioni 730/2017, seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Ciò premesso, tenuto conto che numerosi contribuenti, rientranti nella suddetta fattispecie, hanno comunque presentato il modello 730/2017 indicando l’INPS quale sostituto d’imposta, su concorde avviso dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare disagi ai pensionati in questione e considerata l’imminenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni inerenti l’assistenza fiscale, l’Istituto effettuerà in via straordinaria i rimborsi o le trattenute derivanti da modello 730/2017.
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