INPS – Messaggio 04 settembre 2020, n. 3227
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Indicazioni operative per la presentazione della domanda di pensione
1.Premessa
Con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020 sono state fornite istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Con il presente messaggio si comunica l’avvenuto rilascio dello specifico modello di domanda e si forniscono istruzioni per la gestione delle domande.
2. Modalità di presentazione delle domande
È reso disponibile il prodotto di domanda denominato “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda di pensione può essere presentata con le seguenti modalità.
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domande di Pensione”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra, occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
Si richiamano, in proposito, le istruzioni riportate al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020.
3. Gestione delle istanze presentate con altri prodotti di domanda
Qualora i richiedenti abbiano utilizzato, nelle more del rilascio dello specifico prodotto, i prodotti di domanda Pensione Anticipata “Prepensionamento Editoria” oppure “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”, indicando nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’articolo, 1 comma 500, della legge n. 160/2019, le relative domande, se conformi alle indicazioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto; analogamente si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare.
Come precisato al paragrafo 3 della circolare n. 93/2020, si ricorda che l’accesso al beneficio avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti di spesa.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni operative per l’espletamento del monitoraggio e per la trattazione delle domande pervenute.
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