INPS – Messaggio 05 aprile 2022, n. 1512
Riscatto dei periodi di corso legale di studio universitario – Riconoscimento crediti formativi
Ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo (anni in corso con esclusione degli anni fuori corso) e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso.
Come noto, le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario.
In base al meccanismo dei crediti formativi lo studente può, quindi, utilizzare esperienze anche extra-universitarie al fine di essere iscritto ad anni di corso universitario successivi al primo.
È stato quindi chiesto se tali periodi di esperienze formative (anche risalenti nel tempo) siano riscattabili e, nel caso, come debbano essere collocati temporalmente ed entro quali limiti.
A tal proposito, si evidenzia che il periodo di formazione valutato come credito formativo, benché extrauniversitario, concorre ad integrare il cursus accademico ai fini del conseguimento del titolo tipico previsto dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, è meritevole di essere ammesso a riscatto, in presenza degli altri requisiti previsti dal citato art.2 del decreto legislativo n.184/1997.
Si dispone pertanto che coloro i quali, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.341.
Nelle fattispecie esaminate, sarà comunque acquisita apposita attestazione dell’Università, dalla quale si rilevi l’esatto percorso universitario svolto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione quali utili all’iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario prescelto.
I su esposti principi dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione del presente messaggio oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge. Il presente messaggio dovrà essere applicato anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione dello stesso.
Le disposizioni di cui al presente messaggio riguardano tutte le gestioni amministrate dall’Istituto.