Medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per le visite mediche di controllo domiciliare (art. 5, commi 12 e 13, del decreto legge n. 463/1983, convertito con modificazioni, nella legge n. 638/83) – distribuzione dei medici nel territorio della lista provinciale di riferimento.
A seguito di recenti monitoraggi effettuati nell’ambito del flusso per le visite mediche di controllo domiciliare, è emersa l’esigenza di ribadire quanto già precisato con precedenti indicazioni operative e da ultimo con il messaggio n. 008537 del 06.11.2014, in merito alla necessità di garantire, da parte delle Direzioni provinciali, una distribuzione razionale dei medici di lista sul proprio territorio di competenza.
Tale distribuzione deve consentire, in primo luogo, il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, sia a fronte delle richieste di accertamenti medico legali che pervengono dai datori di lavoro sia delle assegnazioni di visite d’ufficio da parte delle procedure automatizzate tenendo conto che, in entrambi i casi, è obbligo dell’Istituto eseguire i controlli nei confronti dei lavoratori in malattia.
Dai citati monitoraggi sono state rilevate, infatti, situazioni eterogenee a livello territoriale con la presenza di Strutture Inps nelle quali il numero di medici incaricati all’effettuazione delle visite mediche di controllo risulta, spesso, carente al punto da non riuscire ad assicurare tutti gli accertamenti previsti ed altre dove, invece, il numero dei medici appare superiore alle esigenze locali.
La distribuzione dei medici nell’ambito del territorio di competenza delle specifiche liste, istituite a livello provinciale ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 18 aprile 1996, deve, inoltre, garantire, il più possibile, un’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra i medici iscritti nella medesima lista con riguardo al numero delle visite di controllo che vengono assegnate mensilmente mediante procedura e a quello degli accertamenti che vengono mediamente richiesti dai datori di lavoro.
Ciò, tenuto conto della disponibilità fornita dai medici medesimi su una o entrambe le fasce orarie e anche eventualmente mediante ricorso ad una turnazione dei medici nelle diverse strutture operative di competenza della Direzione provinciale.
Per quanto riguarda l’assegnazione delle visite mediche di controllo, si ricorda che la procedura automatizzata tiene conto della presenza di medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento a cui attribuire, in via prioritaria, l’effettuazione dei controlli medesimi.
Alla luce di quanto sopra precisato, pertanto, è opportuno che ciascuna Direzione provinciale, valutata attentamente la situazione territoriale – anche con riguardo alle diverse Agenzie che insistono nel suo ambito di competenza -ponga in atto gli interventi necessari per provvedere ad una ridistribuzione dei medici di controllo iscritti nella lista di riferimento, sentita, eventualmente anche la Commissione mista di cui all’articolo 11 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 ottobre 2000.
Ciò ovviamente ponendo particolare attenzione all’eventuale presenza di situazioni di incompatibilità per i medici in argomento riferite a talune aree della provincia (si veda al riguardo il msg. 2524 del 7 giugno 2016) e tenendo, altresì, in considerazione la distanza tra il domicilio del medico e il luogo di operatività.
Una volta svolte le attività sopra illustrate, ove si manifestino, comunque, carenze di medici, si conferma la possibilità per l’Istituto di procedere con l’assegnazione di incarichi temporanei – nelle more di una quantificazione delle risorse necessarie per la reintegrazione delle liste – così come, da ultimo, illustrato nel citato messaggio n. 2282 del 30.06.2016.