INPS – Messaggio 05 gennaio 2017, n. 53
Istruzioni per la trattazione delle istanze di perequazione dei trattamenti pensionistici in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015
E’ stato segnalato dalle Strutture territoriali l’avvenuta presentazione, da parte dei pensionati e/o degli Avvocati che li assistono, di un consistente numero di istanze tendenti ad ottenere la corresponsione di somme a titolo di rivalutazione del trattamento pensionistico in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.
Com’è noto, al fine di dare attuazione alla citata Sentenza – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 – è intervenuto il decreto legge n. 65 del 2015, convertito nella legge n. 109/2015. Lo stesso ha novellato il comma 25 dell’art. 24 dichiarato illegittimo ed ha aggiunto un ulteriore comma (25 bis), regolando così le modalità di rivalutazione dei trattamenti pensionistici sia per gli anni 2012 e 2013 sia per gli anni successivi.
Con circolare n. 125/2015 sono state impartite le istruzioni relative alle modalità di applicazione del citato decreto legge ed è stato reso noto che i trattamenti pensionistici sarebbero stati ricostituiti d’ufficio a livello centrale, mentre con successivo Messaggio n. 4993 del 27/07/2015 è stato specificato che solo per le pensioni eliminate – per le quali è necessario produrre apposita domanda di rateo – non si sarebbe proceduto alla ricostituzione d’ufficio.
In sostanza, l’intervento delle sedi sul territorio rimane limitato alla definizione delle istanze presentate dagli eredi nonché alle ipotesi di mancato o errato ricalcolo a livello centrale per eventuale cambio di importo della prestazione ovvero per variazione dei contitolari o per altri residuali scarti della procedura.
Ciò premesso, il tenore delle richieste recentemente pervenute non appare uniforme e si articola a) nella formula più “semplice” che invita e diffida l’Istituto all’applicazione delle statuizioni della Sentenza con eventuale formula di “messa in mora”; b) nella richiesta generica di “ricostituzione” del trattamento pensionistico; c) nella formula più articolata che contiene esplicito o implicito riferimento alla legge 241/90 e s.m.i. con riserva di agire in giudizio in caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla legge.
A tal proposito, si reputa necessario fornire le seguenti istruzioni.
Qualora l’istanza presenti le caratteristiche di una richiesta formulata ai sensi della legge 241/90 o comunque alla stessa riconducibile per la terminologia utilizzata (richiesta di comunicare il responsabile del procedimento e del provvedimento, ecc.), anche al fine di precludere il formarsi del silenzio-rifiuto impugnabile innanzi al TAR, si dovrà procedere a fornire precisa e circostanziata risposta all’istanza secondo le consuete modalità ed entro i termini previsti dalla legge.
In presenza di mero atto di invito e diffida ovvero di generica richiesta di ricostituzione del trattamento pensionistico, invece, si dovrà fornire riscontro a mezzo PEC – compatibilmente con i carichi di lavoro della Sede – utilizzando la seguente formula di rito:
“Gentile Sig./ra o Gentile Avv.
in riscontro alla Sua richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni dal 2012 al 2015 a seguito della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto l’Istituto ha già pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel DL n. 65/2015 convertito in legge n. 109/2015 che disciplinano la materia”.
Per ciascuna istanza dovrà essere tenuta apposita evidenza anche al fine di fornire idonea documentazione all’Avvocatura qualora si trovasse nella necessità di costituirsi in giudizio in difesa dell’Istituto.
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