INPS – Messaggio 05 giugno 2020, n. 2347
Indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui all’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Indicazioni per la gestione delle domande di indennizzo in seguito al venir meno, all’esito del monitoraggio in via prospettica degli oneri, dell’equilibrio finanziario del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Comunicazioni agli interessati
L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, reintrodotto, in misura stabile dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed esteso, per effetto dall’articolo 11-ter del decreto legge n.101 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1.1.2017 è, come noto, una misura concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all’articolo 5 del citato decreto n. 207 del 1996.
In occasione dell’ultimo monitoraggio degli oneri, è emerso che, stimando in via prudenziale, il completo accoglimento delle domande giacenti, non vi è equilibrio del Fondo, in via prospettica, per il pagamento delle prestazioni.
Tale risultanza preclude la possibilità di assicurare, in caso di accoglimento di tutte le domande di indennizzo giacenti, il pagamento dello stesso fino alla data di perfezionamento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, con conseguenziale soluzione di continuità tra la percezione dell’indennizzo e la corresponsione del trattamento pensionistico. Per scongiurare tale soluzione di continuità la norma in esame prevede espressamente che in tale ipotesi l’Istituto non riconosca ulteriori prestazioni.
Riguardo a detta circostanza, a seguito di interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quest’ultimo ha stabilito che, come previsto dall’articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si provvederà ad adeguare con apposito decreto, nella misura necessaria, l’aliquota contributiva aggiuntiva a carico degli iscritti alla Gestione commercianti. Il predetto Ministero del Lavoro inoltre, ha comunicato che l’Istituto fino all’adozione del decreto interministeriale, non potrà riconoscere ulteriori prestazioni e dovrà sospendere il loro accoglimento.
In attesa del decreto interministeriale sulla materia, gli utenti interessati possono comunque presentare domanda di indennizzo nelle consuete modalità telematiche indicate al p. 6 della circolare n. 77 del 2019.
- Domande da accogliere
Valutate le giacenze dell’ultimo monitoraggio, le risorse disponibili, e su concorde parere del Dicastero Vigilante, allo stato, le sedi potranno liquidare, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, esclusivamente gli indennizzi riferiti alle domande presentate entro il 30 novembre 2019.
Per quanto riguarda le domande presentate successivamente alla data del 30 novembre 2019, gli operatori, in presenza dei necessari requisiti e delle previste condizioni, dovranno comunque procedere all’acquisizione della domanda e alla memorizzazione delle informazioni richieste in IVS74. In tal caso, la fase di calcolo risulterà inibita e la procedura IVS74 restituirà il seguente messaggio di avviso “Domanda presentata successivamente al 30 novembre 2019. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”.
Le suddette domande dovranno essere acquisite in procedura IVS74 e definite “in verify”. In tal modo la domanda verrà registrata in un apposito contatore che è stato predisposto al fine di valutare le ulteriori risorse necessarie al finanziamento del Fondo.
Le sedi avranno cura di comunicare agli interessati, ed ai patronati intermediari, utilizzando il modello allegato al presente messaggio (allegato 1), che non è possibile procedere alla liquidazione dell’indennizzo riferito alle domande presentate successivamente al 30 novembre 2019 per mancanza di copertura finanziaria.
La gestione delle domande deve avvenire in rigoroso ordine cronologico.
- Domande da respingere
Riguardo invece alle proposte di reiezione delle domande non suscettibili di accoglimento per carenza dei requisiti e delle condizioni richieste, le stesse, a prescindere dalla data in cui sono state presentate, devono essere regolarmente trasmesse, secondo le istruzioni fornite al p. 7 della circolare n. 77 del 2019, alla Direzione centrale Pensioni-Area contenzioso che le terrà in apposita evidenza fino alla ripresa dell’attività del competente Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciale, in fase di ricostituzione a seguito di scadenza. In proposito si fa anche presente che, in base a quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge n. 18 del 2020, le attività dei Comitati centrali sono state sospese fino al 1° giugno 2020.
Le sedi, in tali casi, avranno cura di comunicare agli interessati ed ai patronati intermediari, utilizzando il modello allegato al presente messaggio (allegato 2), l’avvenuta trasmissione alla Direzione centrale Pensioni, per il successivo inoltro al competente Comitato, della proposta di reiezione della domanda di indennizzo.
Le domande già respinte a seguito del definitivo pronunciamento del Comitato di gestione devono essere prontamente gestite in webdom al fine di consentire il corretto monitoraggio della spesa.
Allegato 1
(fac-simile comunicazione per domande da accogliere)
SEDE TERRITORIALE INPS
VIA ____________________
CAP ____________________
DATA, __________
Al/la Signor/ra
Nome Cognome ____________________
Indirizzo ____________________
CAP CITTÀ ____________________
Al Patronato
NomePatronato ____________________
Indirizzo ____________________
CAP CITTÀ ____________________
Oggetto: Domanda di Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale – legge n. 145/2018 e smi – Rif. domanda n. XXXX – Codice fiscale XXXXXXXXXXXX.
Gentile Signore/a,
abbiamo completato l’istruttoria della sua domanda presentata il gg/mm/aaaa e abbiamo verificato la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge.
Purtroppo, a causa della mancanza della copertura finanziaria non è possibile liquidare l’indennizzo richiesto. La concessione del beneficio è subordinata, infatti, al ripristino dell’equilibrio finanziario del Fondo.
L’indennizzo è una misura concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 1996.
A tal proposito, l’articolo 1 comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che “qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adeguata l’aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni”.
I nostri uffici sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Distinti saluti
Il direttore/Il responsabile
NOME COGNOME ____________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993
____________________
Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sul sito www.inps.it, nella sezione “Le sedi Inps” contenuta all’interno della voce “Contatti” della home page del sito internet dell’Inps.
Può inoltre rivolgersi al Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14
Allegato 2
(fac-simile comunicazione per domande da respingere)
SEDE TERRITORIALE INPS
VIA ____________________
CAP ____________________
DATA, __________
Al/la Signor/ra
Nome Cognome ____________________
Indirizzo ____________________
CAP CITTÀ ____________________
Al Patronato
NomePatronato ____________________
Indirizzo ____________________
CAP CITTÀ ____________________
Oggetto: Domanda di Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale – legge n. 145/2018 e smi – Rif. domanda n. XXXX – Codice fiscale XXXXXXXXXXXX
Gentile Signore/a,
abbiamo completato l’istruttoria della sua domanda presentata il gg/mm/aaaa e, non essendo suscettibile di accoglimento per carenza dei requisiti e delle condizioni richieste, la trasmettiamo alla Direzione Centrale Pensioni – Area Contenzioso per il successivo inoltro al Comitato Amministratore dei contributi e della prestazione degli esercenti attività commerciale (in fase di ricostituzione). Spetta, infatti, al predetto Comitato assumere la decisione finale che potrà essere di accoglimento o di rigetto.
Della decisione assunta provvederemo a darle tempestiva comunicazione.
Segnaliamo, infine, che l’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha sospeso l’attività di tutti i comitati periferici e centrali fino al 1° giugno 2020.
I nostri uffici sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Distinti saluti
Il direttore/Il responsabile
NOME COGNOME ____________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993
____________________
Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sul sito www.inps.it, nella sezione “Le sedi Inps” contenuta all’interno della voce “Contatti” della home page del sito internet dell’Inps.
Può inoltre rivolgersi al Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le consigliamo di tenere a portata di mano i seguenti dati:
Codice fiscale XXXXXXXXXXXX – Domanda n. XXX
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