INPS – Messaggio 05 maggio 2022, n. 1919
Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021. Risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, di accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Con particolare riferimento alla quantificazione delle sopracitate risorse, si evidenzia che gli importi accertati nel suddetto decreto sono da intendersi al netto delle somme relative ad accantonamenti finalizzati alla gestione di eventuali contenziosi e ulteriori posizioni pendenti sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome all’Istituto.
Pertanto, al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo di tali risorse accantonate, è stato implementato uno specifico flusso di gestione di cui, con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni operative di dettaglio.
1. Flusso per la valutazione della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che vengono imputati alle risorse accantonate
Prima di procedere all’autorizzazione dei suddetti trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tale fine devono inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, le specifiche contenenti i seguenti dati:
1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.
Si evidenzia che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).
Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.
La Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella documentazione ricevuta, richiede le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia autonoma.
La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento, secondo le istruzioni fornite ai punti successivi. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.
Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.
1.1 Flusso di gestione per i provvedimenti di mobilità
La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”. Successivamente all’invio in SIP da parte della Regione/Provincia autonoma del provvedimento di concessione, lo stesso è visibile alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che effettua il controllo sulla coerenza tra quanto inviato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata alla Regione/Provincia autonoma stessa e procede con la validazione in SIP del provvedimento trasmesso, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali interessate per i successivi adempimenti.
Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territoriali devono inserire nella procedura di pagamento della prestazione i codici d’intervento consueti, relativi all’annualità oggetto delle concessioni.
L’operatore di Sede, nel procedere al pagamento, deve controllare che il beneficiario non abbia già fruito del trattamento concesso.
In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto rilevando, non appena completati i pagamenti, la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.
1.2 Flusso di gestione dei provvedimenti di CIG in deroga
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare in SIP il relativo provvedimento utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”, esclusivamente tramite il flusso B, indicando come data convenzionale “1.01.2022”, censito dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento “699” e codice evento “699”.
In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto trascorso il termine di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rilevando la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.
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