INPS – Messaggio 05 marzo 2018, n. 984

Gestione delle domande di prestazioni, collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, presentate da cittadini in possesso di c.d. PIN debole. Precisazioni

Facendo seguito al messaggio n. 357 del 25 gennaio 2018, si forniscono ulteriori precisazioni circa i termini decadenziali delle domande di prestazione collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, presentate da cittadini in possesso di c.d. PIN debole e sulla modalità di trasformazione di quest’ultimo in PIN dispositivo.

Per le istanze di prestazione di Aspi, MiniAspi, MiniASPI(2012), Naspi, AntNaspi e DisColl – che insistono sulla Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti (GPT) ex art. 24 della legge n. 88/89 – trova applicazione l’articolo 47 del D.P.R.30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall’articolo 4 della legge n. 438/1992, che, per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, dispone il regime decadenziale di un anno decorrente, in via alternativa:

– dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;

– dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;

– dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;

– dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.

Al riguardo, si richiamano le circolari n. 142/2012 (punto 7) e n. 94/2015 (punto 8).

Per quanto attiene, invece, all’indennità di mobilità ex lege n. 223/91- che, in quanto posta a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) ex articolo 37 della legge n. 88/89, non rientra nell’ambito di applicazione del citato articolo 47 del D.P.R. n. 639/70 – ai fini del diritto a conseguire la prestazione principale o quella accessoria (cioè gli interessi legali), trova applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale, previsto dall’articolo 2946 del codice civile.

Il medesimo termine si applica anche per le domande di mobilità in deroga.

Per quanto riguarda, infine, le domande di prestazione TSE223 e TSE451, anch’esse posta a carico della GIAS, si applica l’articolo 13, comma 1, della legge n. 427/1975, secondo cui, il diritto al trattamento speciale di disoccupazione decade nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

La legge 427/1975, infatti, come norma speciale, prevale sulle disposizioni di carattere generale in materia di disoccupazione contenute nel R.D.L. n. 1827/1925.

Il più breve termine prescrizionale biennale, di cui al citato articolo 13, comporta, in base all’articolo 2946 del c.c., l’esclusione del termine ordinario decennale.

Alla luce di quanto precede, la decadenza della prestazione agisce come segue, in relazione alle diverse tipologie:

– per le domande di: Aspi, MiniAspi, MiniASPI(2012), Naspi, AntNaspi e DisColl: dopo 1 anno e 300 giorni dalla data di presentazione della domanda;

– per le domande di TSE223 e TSE451: dopo 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;

– per le domande di mobilità ordinaria o in deroga: dopo 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

In base a quanto sopra, la DCOSI, per le domande con PIN debole, provvederà:

– alla totale cancellazione di quelle relative alle prestazioni di Aspi, MiniAspi, MiniASPI(2012), in quanto le stesse, che potevano essere presentate entro l’8-7-2015 a seguito della data di licenziamento 30-4-2015, sono tutte decadute. Lo stesso dovrà fare per le domande presentate dopo l’8-7-2015, che non potevano essere trasmesse;

– alla cancellazione di quelle relative alle prestazioni di Naspi, AntNaspi e DisColl con data presentazione fino al 31-3-2016 in quanto per dette domande è già intervenuta la decadenza;

– alla cancellazione di quelle relative alle prestazioni di TSE223 e TSE451 con data di presentazione al 31-12-2015, in quanto anche per dette domande è già intervenuta la decadenza.

Si rammenta, infine, che ogni notte è schedulato un batch che verifica, per tutte quelle domande presentate da cittadini in possesso di PIN debole, se quest’ultimo sia stato successivamente trasformato in PIN dispositivo.

Da ciò deriva che tutti i soggetti presenti nell’elenco allegato al presente messaggio, dovranno essere invitati a richiedere il PIN dispositivo con l’accesso al sito dell’Istituto.

Trascorsi quindici giorni dall’invito, qualora la domanda dovesse ancora trovarsi nello stato di PIN debole, preso atto dell’inerzia dell’interessato, si potrà procedere alla cancellazione dell’istanza.