INPS – Messaggio 06 febbraio 2019, n. 512
Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-bis, rubricato “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela”. Integrazione circolare n. 159 del 31 ottobre 2017
In sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto l’articolo 25-bis, il quale stabilisce, con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, che le disposizioni di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
Con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017 l’Istituto ha fornito le indicazioni, e le relative istruzioni operative, per la disciplina delle prestazioni di cui al citato articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, che prevede il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga in favore dei medesimi lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
Alla luce della novità normativa introdotta dal citato articolo 25-bis, le indicazioni fornite con la circolare n. 159/2017 risultano pertanto superate esclusivamente con riferimento ai trattamenti di mobilità in deroga destinati ai lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela.
La trasmissione all’INPS dei provvedimenti di concessione regionali avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando il numero di decreto convenzionale “18999”. In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio, ad integrazione della circolare n. 159/2017, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione ai predetti lavoratori, dovranno controllare che il nominativo risulti tra i beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga non più alla data del 1° gennaio 2017, ma alla data del 31 dicembre 2016.
Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Qualora non sussistano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della prestazione. In tali casi la Struttura territoriale interessata dovrà darne notizia alla propria Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti di competenza.
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