INPS – Messaggio 06 maggio 2019, n. 1738
Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso – articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio)
L’art. 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio) – in vigore dal 1° gennaio 2019 – riconosce, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. 151/2001 (cd. T.U. maternità/paternità), alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.”
Di conseguenza, alla luce di tale innovazione, la madre lavoratrice potrà fruire del congedo di maternità prevista nel comma 1 del citato art. 16, dal giorno successivo alla data effettiva del parto e per i 5 mesi successivi.
A tal proposito, fino alla emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell’applicazione “Gestione Maternità”, al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, si rappresenta che le stesse possono esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione.
Si ricorda che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità) ed esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite patronato oppure tramite contact center.
Si ricorda, infine, che le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”.
Tali domande non transiteranno in procedura “Gestione Maternità” fino alla emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti.
In via transitoria l’applicazione “Domande di Maternità online”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, è stata integrata per consentire agli operatori delle Strutture territoriali di visualizzare le domande telematiche per i congedi di maternità con richiesta di fruizione esclusivamente dopo il parto. E’ stata inserita la funzionalità “Domande con fruizione esclusiva dopo il parto” all’interno della voce “Liste” che permette di visualizzare e stampare la lista delle domande pervenute alla Struttura territoriale, acquisite on-line dal cittadino, dal Contact Center o dal patronato, ad esclusione di quelle annullate o con PIN non dispositivo.
Per gli utenti abilitati, relativamente alle domande di competenza della propria Struttura, tale funzionalità mette a disposizione opzioni di ricerca che consentono di filtrare le domande all’interno di un periodo indicato.
Il Direttore della Struttura territoriale o il suo delegato possono abilitare altri utenti sia interni che esterni alla propria Struttura territoriale.
E’ stata aggiornata anche la funzione “Calcolo congedo di maternità” che permette di simulare il calcolo del congedo di maternità spettante in base alle informazioni inserite.
Sono state inoltre aggiornate le schede informative, i manuali d’uso utente cittadino e utente intranet disponibili, nella versione aggiornata, sul sito Intranet al seguente percorso: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Servizi” > “Domande di Maternità online”:
– le “schede informative” per le diverse tipologie di domande sono accessibili alla voce del Menù “Informazioni”;
– i “manuali utente cittadino” per le diverse tipologie di domande sono accessibili alla voce del Menù “Manuali utente”;
– il “manuale d’uso” per l’utilizzo delle funzionalità intranet delle domande di maternità on-line è accessibile alla voce del Menù “Manuali utente”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso - Circolare INPS n. 148 del 12 dicembre 2019
- Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto - INPS - Circolare 29 settembre 2022, n. 106
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