INPS – Messaggio 06 novembre 2020, n. 4145
Art.1, del D.L. 14 agosto 2020, n.104 – Novità in ordine all’apertura di matricole DM nei confronti delle aziende agricole per poter usufruire della Cassa integrazione in deroga
L’articolo 22, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 aveva previsto, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per le Regioni di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga anche nei confronti dei datori di lavoro agricoli.
A seguito di tale previsione normativa, la scrivente Direzione Centrale ha provveduto a fornire istruzioni in merito all’apertura di apposite matricole DM, con i messaggi 1576/2020, 1726/2020 e 1915/2020, al fine di permettere la presentazione delle domande di cassa integrazione salariale in deroga da parte dei datori di lavoro agricoli sprovvisti di matricola DM.
Successivamente, il Legislatore ha previsto che le domande di cassa integrazione salariale in deroga venissero inviate direttamente all’Istituto, senza la preventiva autorizzazione delle Regioni.
In particolare, l’art.1 del decreto-legge 104/2020, recante ad oggetto “Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”, prevede che il datore di lavoro possa presentare domanda di concessione della cassa integrazione ivi compresa quella di cui all’art. 22 citato per nove settimane incrementate di ulteriori nove.
Lo stesso art.1 sopra richiamato, al successivo comma 5, ha disposto che “Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.
Come precisato nella circolare 115 del 30 settembre 2020, la nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19.
Pertanto, i datori di lavoro agricoli già in possesso di matricole INPS, tra le quali anche quelle aperte secondo le indicazioni fornite con i messaggi sopra richiamati, hanno potuto e potranno inviare le domande di cassa integrazione salariale in deroga alle strutture INPS competenti territorialmente.
Ai datori di lavoro che fossero sprovvisti di matricola DM, come sopra precisato, e che volessero presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, dovrà essere richiesto di presentare specifica domanda di apertura della matricola DM, mezzo PEC, indicando nell’oggetto “Matricola per Azienda agricola CIGD art.1, del D.L. 14 agosto 2020, n.104)”.
A seguito di tale richiesta, le strutture territorialmente competenti provvederanno ad aprire una nuova matricola con il c.s.c. 50102, secondo le indicazioni già contenute nei messaggi sopra citati, con particolare riferimento all’attribuzione del c.a. 7A, avente il significato di “Matricola per azienda agricola interessata al provvedimento di CIG in Deroga a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché all’inserimento, nel campo annotazioni della procedura Iscrizione e Variazione Azienda, della dicitura “agricoltura COVID-19”.
Per eventuali informazioni o chiarimenti in ordine all’apertura delle matricole potrà essere contattato il funzionario Giovanni Mele (cell. 3336188256), che svolgerà un’attività di coordinamento e raccordo tra le strutture territoriali e la Direzione Centrale Entrate.