INPS – Messaggio 07 agosto 2013, n. 12850

Circolare 111/2013 e messaggio 12212/2013. Restituzione misure compensative – modalità operative. Chiarimenti. Errata- corrige.

Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 e con il successivo messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 sono stati illustrati i contenuti e le modalità operative riguardanti il beneficio contributivo previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012, per l’assunzione di:

uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

A completamento delle indicazioni fornite, si fa presente quanto segue.

Il codice “55” – con cui i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, una volta ammessi all’incentivo, devono denunciare il lavoratore assunto – è unico e si riferisce a tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, di cui ai commi da 8 a 11 della citata legge 92/2012.

Si ricorda che detto codice deve essere valorizzato nell’elemento individuale <TipoContribuzione>.

Riguardo ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra “gennaio e luglio 2013”, i datori di lavoro – unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431), provvederanno alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata. A tal fine, saranno utilizzati i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” -“M123” e “M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note, nell’elemento <CausaleMCADeb> presente all’interno di <Denuncia individuale>, <GestioneTFR>, <MeseTFR>, <MisureCompensative>, <MisCompADebito>.

Anche le suddette operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

Errata – corrige relativa al paragrafo 3.2.1 della circolare 111/2013

Si segnala la seguente correzione.

Il secondo esempio del paragrafo 3.2.1 della circolare 111/2013 è così formulato:

“Alfa: assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

dopo due mesi lo riassume per 3 mesi;

allo scadere del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato.”

Esso va sostituito con:

“Alfa:

assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;

dopo due mesi lo riassume per 4 mesi. “

Infatti il diritto di precedenza – che, nell’esempio formulato, esclude l’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato – presuppone che venga complessivamente svolto un periodo di lavoro a tempo determinato superiore (e non anche pari) a sei mesi.