INPS – Messaggio 07 aprile 2020, n. 1517
Anticipo TFS/TFR in applicazione dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Attività propedeutiche
In vista dell’emanazione del regolamento di attuazione delle disposizioni normative di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che disciplina l’anticipo agevolato dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR dipendenti pubblici), si evidenzia l’esigenza per le Strutture territoriali di prepararsi a fronteggiare e gestire al meglio i numerosi adempimenti che scaturiranno dall’entrata in vigore di tali norme.
Pur considerando la particolare fase di emergenza in corso, è necessario che le Strutture territoriali si attivino al fine di porre in essere tutte le iniziative propedeutiche alla tempestiva e corretta applicazione del nuovo istituto, soprattutto in considerazione del termine procedimentale “breve’’ entro il quale l’Inps deve gestire gli adempimenti a proprio carico.
Infatti, l’anticipo agevolato previsto dall’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, così come la cessione del TFS/TFR attualmente vigente, presuppone il rilascio da parte dell’Ente erogatore di una certificazione contenente la quantificazione dell’importo cedibile. Il finanziamento previsto dal nuovo istituto è garantito dalla cessione pro solvendo del TFS/TFR, nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro o comunque entro la capienza della prestazione se di importo inferiore, dovuta al pensionato dall’Inps in qualità di ente previdenziale.
Per ciò che riguarda gli intermediari finanziari e le banche autorizzate a concedere il finanziamento, il citato articolo dispone l’adesione ad uno specifico accordo quadro, stipulato tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Pubblica amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’Inps, che attualmente è in fase di definizione.
L’Istituto provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e con le modalità di pagamento stabilite dall’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la somma oggetto del credito ceduto e i relativi interessi, trattenendo tale importo dall’indennità spettante.
A differenza dello strumento attualmente vigente, tuttavia, la certificazione finalizzata all’anticipo agevolato di cui all’articolo 23 del citato decreto-legge n. 4/2019 deve essere prodotta entro il termine, decorrente dalla data di ricezione della domanda da parte del pensionato, di 90 giorni già previsto dal Regolamento dell’Istituto per la definizione dei procedimenti amministrativi relativamente alla liquidazione dei Trattamenti di Fine Servizio e dei Trattamenti di Fine Rapporto.
Le disposizioni contenute nell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, al fine di attenuare gli effetti conseguenti al differimento dei termini nell’erogazione delle prestazioni di fine servizio comunque denominate, sono volte ad assicurare la disponibilità di risorse monetarie in una particolare fase della vita.
Gli adempimenti maggiormente rilevanti, propedeutici alla quantificazione e certificazione del TFS/TFR cedibile, che le Strutture territoriali devono urgentemente espletare, riguardano:
– la lavorazione delle pratiche di TFS/TFR dei soggetti cessati dal servizio che non hanno ancora maturato il diritto all’erogazione delle prestazioni (termine di pagamento dilazionato per legge a 12 o 24 mesi ed oltre per cessazioni in applicazione di particolari benefici pensionistici, quali, ad esempio, la pensione “quota 100”), e per le quali le Strutture territoriali hanno già ricevuto dalle amministrazioni la documentazione utile o il flusso telematico per effettuare il calcolo. Il file con le pratiche lavorabili distinte per sede sarà trasmesso con successiva PEI;
– la predisposizione delle determine di riscatto ai fini TFS per le domande inserite a sistema ma non ancora lavorate, individuate e distinte per sede, e relative ad iscritti prossimi al collocamento a riposo in quanto in possesso dei requisiti anagrafico-contributivi utili al pensionamento per vecchiaia, anticipata, “quota 100”, etc.. Anche a tal fine si procederà, con successiva PEI, all’invio dell’elenco delle pratiche di riscatto da lavorare;
– la sistemazione della posizione assicurativa ai fini TFS e TFR per gli iscritti prossimi al collocamento a riposo in quanto in possesso dei requisiti anagrafico-contributivi utili al pensionamento per vecchiaia, anticipata, “quota 100”, etc. In particolare, la posizione assicurativa ai fini previdenziali dovrà essere integrata con le seguenti informazioni:
— cassa;
— regime;
— corretta caratterizzazione dei tipo impiego e tipo servizio;
— dettaglio dei periodi di sospensione a qualunque titolo e di qualunque natura;
— indicazione del tipo part time e orario ridotto;
— la corretta valorizzazione, ai fini TFR, della retribuzione “teorica” e della retribuzione “valutabile”.
Si raccomanda di sistemare la posizione assicurativa contestualmente ai fini della pensione e delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.
Per la realizzazione di tali attività, appare necessario:
– potenziare l’attività formativa, in favore di amministrazioni/enti datori di lavoro, per l’utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati utili a TFS (Comunicazione di cessazione TFS; cfr. il messaggio n. 3400/2019) in quanto ad oggi, da una rilevazione effettuata, risulta che le domande inviate con tale modalità non superano il 35% (percentuale media rispetto alla totalità delle domande trasmesse);
– richiamare l’attenzione delle amministrazioni/enti datori di lavoro sull’importanza della sistemazione della posizione assicurativa dei propri dipendenti ai fini previdenziali e dell’utilizzo del quadro F1 per comunicare all’Inps l’avvenuto pagamento delle rate dei riscatti TFS (per le delibere a decorrere dal 03.04.2014) e in assenza del quale i periodi riscattati non saranno immediatamente valorizzabili nel calcolo del TFS;
– potenziare le risorse umane destinate a fronteggiare il nuovo carico di lavoro. In questo senso, laddove ritenuto necessario, i Direttori provvederanno alla individuazione di personale cui attribuire la lavorazione del prodotto in questione, assicurando in ogni caso la piena e completa funzionalità della Struttura.
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