INPS – Messaggio 07 aprile 2020, n. 1525
Istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del D.L. n. 18/2020
L’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
Il comma 7 del citato articolo 22 dispone che la prestazione di cassa integrazione in deroga è aggiuntiva sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, rispettivamente dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Si ricorda che nell’ambito delle disposizioni per la cassa integrazione in deroga resta fermo quanto disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n. 3 del 24 marzo 2020 è stata ripartita ed assegnata alle Regioni e alle Province autonome la somma di 1.293,2 milioni di euro quale prima quota delle risorse di cui all’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, che recepisce le disposizioni contenute del citato D.L. n. 18/2020, sono state illustrate le misure ivi previste e fornite le istruzioni operative e le modalità di pagamento della prestazione.
Sono state, inoltre, specificate le indicazioni utili al pagamento della stessa prestazione per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, considerando le previsioni del combinato disposto del D.I. n. 3/2020 e del D.L. n. 18/2020.
In particolare, il decreto di ripartizione in parola, all’articolo 3 prevede che le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, già tutelate con le previsioni di cui all’articolo 17, del D.L. n. 9/2020, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime procedure previste dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Pertanto, i periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga riconosciuti dal D.L. 9/2020, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del citato decreto di ripartizione e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione. Su questo aspetto si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 58/2009.
Posta tutta la normativa illustrata, e ad integrazione delle istruzioni già fornite con la circolare n. 47/2020, che si intendono integralmente richiamate, si comunica che sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l’invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga.
In particolare, sono già operative le procedure per l’invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, di cui all’ articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, e dei provvedimenti di concessione di cui all’articolo 3 del D.I. n. 3/2020, che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma, e usando il medesimo “Flusso B”, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”.
Si ricorda che nel “Sistema Informativo dei Percettori”, alla pagina “Upload XML Decreti” della sezione “CIG in Deroga” è possibile inoltre scaricare il tracciato del “Flusso B”, il documento di specifiche per l’upload e il manuale utente, nonché procedere con l’invio dei file.
Si ribadisce che ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e come riportato nelle circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono essere esaminate.
Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, nelle forme semplificate previste dalla normativa di riferimento, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Su questo punto si richiama l’attenzione dei Direttori di Sede nel presidio delle istruttorie al fine di garantire tempi celeri di rilascio delle singole autorizzazioni.
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