INPS – Messaggio 07 aprile 2022, n. 1569
Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, ha introdotto – in via sperimentale per il triennio 2021-2023 – l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Con la circolare n. 94 del 2021 sono state fornite le relative istruzioni amministrative.
Come precisato al paragrafo 4 della citata circolare n. 94 del 2021, per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Al riguardo, si fa presente che dal 31 ottobre 2021 non è più attivo il servizio per la presentazione della domanda di ISCRO 2021.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2022 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022. Pertanto, a partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2022.
Si ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023. Pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2022 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021; eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.
Inoltre, come già chiarito al paragrafo 5 della citata circolare n. 94 del 2021, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021- 2023. La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Si ricorda che le credenziali di accesso al servizio web offerto dall’Istituto per la presentazione della domanda di indennità ISCRO sono le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si ricorda, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4 della circolare n. 94 del 2021 in materia di ISCRO, in sede di presentazione della domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art. 1, comma 389, della legge n. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.
Per le ulteriori istruzioni amministrative sulla prestazione ISCRO si rinvia alla circolare n. 94 del 2021.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2023 - INPS - Messaggio n. 1636 del 5 maggio 2023
- INPS - Messaggio 22 settembre 2021, n. 3180 - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista dall’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione della domanda di riesame
- INPS - Circolare 16 febbraio 2022, n. 26 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di…
- INPS - Comunicato 01 luglio 2021 - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) - Da oggi è possibile presentare domanda
- INPS - Circolare 30 giugno 2021, n. 94 - Articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Disposizioni in materia di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…