INPS – Messaggio 07 marzo 2018, n. 1035
Prestazioni di fine servizio del personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) – Chiarimenti sulle voci retributive da assoggettare a contribuzione – Regime previdenziale
Con il presente messaggio, dopo aver richiamato il regime previdenziale applicabile al personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF) e, sinteticamente, la normativa di riferimento per l’individuazione delle voci retributive utili ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFR/TFS), si individuano gli emolumenti da assoggettare a contribuzione per il fondo ex ENPAS con riferimento al personale dell’ANSF.
1. Regime previdenziale applicabile al personale dell’ANSF
L’ANSF è stata istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; il suo statuto è stato adottato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34.
L’ANSF, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è disciplinata, per quanto non previsto dal D.Lgs. n. 162/2007, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Il regime pensionistico e previdenziale del personale dell’ANSF è definito in funzione della sua natura giuridica, da cui discende, in analogia alle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999 (cfr. art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 162/2007), l’iscrizione alla gestione pensionistica CTPS e al fondo ex ENPAS per le prestazioni di fine servizio, nonché alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, fermo restando l’obbligo di versamento del contributo NASpI per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
L’ANSF ha acquisito nel proprio ruolo personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti. Con D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224, rubricato “Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162” è stato disciplinato, tra l’altro, il trattamento giuridico ed economico da applicare al personale dell’Agenzia medesima.
Al personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, immesso nel ruolo dell’ANSF, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell’Agenzia medesima (cfr. art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 224/2011).
Per il personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti, fatta salva la facoltà di mantenere, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, l’iscrizione ai fondi di previdenza complementare e le relative prestazioni, l’articolo 17, comma 7, del D.P.R. n. 224/2011 fa rinvio, a partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell’ANSF, alle norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto (NOTA 1).
Pertanto, considerato il quadro normativo di riferimento, il personale proveniente dal predetto Ministero ed assunto dall’ANSF senza soluzione di continuità conserva il regime previdenziale (TFS o TFR) in essere presso l’amministrazione di provenienza, nonché l’eventuale iscrizione al fondo di previdenza complementare; il personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti è iscritto, a decorrere dalla data di inquadramento nel ruolo dell’Agenzia, al fondo ex ENPAS ed è inquadrato in regime di TFR ex D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
Si fa riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni relative al contratto collettivo nazionale 2016-2018 per i pubblici dipendenti del Comparto Funzioni Centrali.
2. Voci retributive utili ai fini delle prestazioni di fine servizio da assoggettare a contribuzione
La struttura della retribuzione del personale dell’ANSF è quella prevista dai CCNL dell’ENAC. L’articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dispone, infatti, che in attesa della sottoscrizione del CCNL è applicabile il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV). A quest’ultima, per espressa previsione normativa (cfr. art. 8, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66) si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per le corrispondenti qualifiche dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).
Individuata la disciplina di riferimento del trattamento economico del personale dell’ANSF, si forniscono di seguito le indicazioni relative alla valutabilità delle voci retributive ai fini della liquidazione delle prestazioni di TFS e TFR.
Per i dipendenti in regime di TFS, la disciplina della prestazione è oggetto di riserva di legge.
Sono imponibili i soli emolumenti riconosciuti dalla legge come utili ai fini della prestazione. Per gli iscritti al fondo ex ENPAS, per individuare gli elementi utili per la prestazione e, conseguentemente, per considerarli come imponibili, è necessario far riferimento agli articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, “Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, che elencano gli emolumenti utili alla liquidazione della indennità di buonuscita.
La richiamata riserva di legge ai fini dell’individuazione degli elementi utili alla liquidazione del TFS è confermata da un’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, a partire dalla sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 3673/1997. La tassatività delle voci utili della retribuzione contributiva, prevista da specifiche leggi, non consente di interpretare estensivamente la voce “stipendio” o “salario” e, conseguentemente, di valutare ai fini del TFS anche altri emolumenti non esplicitamente indicati dall’articolo 38 del D.P.R. n. 1032/1973 o da altre norme di legge. Alla stessa stregua, numerose pronunce del Consiglio di Stato (tra le quali si ricordano le Adunanze Plenarie n. 4 e n. 19 del 1996) e di Corte di Appello, hanno affermato che non tutti gli emolumenti che presentano carattere di retributività possono essere valutati in sede di trattamento di fine servizio, ma soltanto quelli per i quali la legge ne prevede espressamente la computabilità.
Per le prestazioni di TFR occorre, invece, riferirsi al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha recepito l’accordo quadro del 29/07/1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L’articolo 4 di tale accordo individua come utili ai fini della prestazione non soltanto gli elementi definiti valutabili ai fini del trattamento di fine servizio (TFS), ma anche le ulteriori voci retributive individuate dalla contrattazione collettiva di comparto (CCNL) discostandosi, pertanto, dalla disciplina del TFR per i lavoratori del settore privato prevista dall’articolo 2120 c.c. La contrattazione di comparto può, infatti, determinare le ulteriori voci, ferma restando, per la finanza pubblica e con riferimento ai settori interessati, la garanzia dei complessivi andamenti programmati della spesa corrente e delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali. Come sopra accennato, per il personale dell’ANSF, secondo quanto rappresentato in precedenza, occorre fare riferimento ai CCNL dell’ENAC.
Ciò premesso, si riportano di seguito, distinte per tipologia di personale, le voci retributive che costituiscono la base contributiva utile per il TFR e per il TFS (indennità di buonuscita), precisando che per il TFR si richiamano le disposizioni dei contratti collettivi di comparto che integrano le voci retributive individuate dall’articolo 4, comma 2, dell’accordo quadro del 29/7/99.
2.1. Personale area tecnica, economica ed amministrativa e personale area operativa Indennità di buonuscita
Sono utili ai fini della prestazioni ed imponibili, per tredici mensilità, le seguenti voci retributive:
– stipendio tabellare;
– retribuzione individuale di anzianità;
– indennità di vacanza contrattuale.
Trattamento di fine rapporto (art. 74 CCNL 1998/2001 e art. 18, comma 3, del CCNL 2006/2009)
Sono utili ai fini della prestazioni ed imponibili le seguenti voci retributive:
– stipendio tabellare;
– retribuzione individuale di anzianità;
– indennità di vacanza contrattuale;
– tredicesima mensilità per la quota parte relativa alle sole voci imponibili ai fini del TFR;
– retribuzione di posizione;
– assegni ad personam non riassorbibili;
– indennità di ente (utile dal 31/12/2009).
2.2. Professionisti
Indennità di buonuscita
Sono utili ai fini della prestazioni ed imponibili, per tredici mensilità, le seguenti voci retributive:
– stipendio tabellare;
– retribuzione individuale di anzianità;
– indennità di vacanza contrattuale.
Trattamento di fine rapporto
Sono utili ai fini della prestazioni ed imponibili, per tredici mensilità, le seguenti voci retributive:
– stipendio tabellare;
– retribuzione individuale di anzianità;
– indennità di vacanza contrattuale.
2.3. Dirigenti
Indennità di buonuscita
Sono utili ai fini della prestazioni ed imponibili, per tredici mensilità, le seguenti voci retributive:
– stipendio tabellare;
– retribuzione individuale di anzianità;
– indennità di vacanza contrattuale;
– retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile).
Trattamento di fine rapporto
Sono utili ai fini della prestazioni ed imponibili, per tredici mensilità, le seguenti voci retributive:
– stipendio tabellare;
– retribuzione individuale di anzianità;
– indennità di vacanza contrattuale;
– retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile).
3. Istruzioni per modificare le denunce contributive in caso di errata quantificazione degli imponibili ai fini delle prestazioni TFR/TFS
In tutti i casi in cui, a seguito di erronea quantificazione degli imponibili ai fini delle prestazioni TFR/TFS, è necessario trasmettere le denunce a correzione, si dovrà utilizzare, per ciascun periodo da sostituire, l’elemento V1 Causale 5 della ListaPosPA, nel quale dovranno essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici ad esso riferiti.
L’invio di tale elemento può avvenire con il flusso Uniemens-ListaPosPA ordinario, ovvero con quello a variazione, le cui caratteristiche sono state illustrate con il messaggio n. 2791 del 05/07/2017.
—
Note:
(1) L’art. 17, comma 7, del D.P.R. n. 224/2011 stabilisce che “A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell’Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto”
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