INPS – Messaggio 07 marzo 2019, n. 960
Pensioni delle gestioni private. Aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle pensioni con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100)
Si fa seguito alla circolare n.11 del 29 gennaio 2019 per comunicare che i sistemi di gestione del conto e di liquidazione delle pensioni delle gestioni private sono stati aggiornati per la liquidazione delle pensioni con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100).
Si forniscono di seguito le indicazioni di dettaglio.
1. Sistema UNICARPE
In relazione a quanto indicato al paragrafo 2 del messaggio hermes n. 807 del 27 febbraio 2019, si comunica che la procedura UNICARPE è stata aggiornata per consentire la definizione delle domande di pensione quota 100.
La storicizzazione delle domande lavorate consente la trasmissione dei dati di calcolo e degli oneri alle procedure di liquidazione per le pensioni liquidate in modalità automatica.
2. Procedure di liquidazione
2.1 Codifica
Per consentirne l’individuazione, le pensioni in argomento sono state identificate con un codice specifico.
Pertanto il campo “benefici particolari” dell’ex EAP e del folder “Maggiorazione/Benefici di IVSReing viene valorizzato con il codice “14”, decodificato come “Quota 100” DL 4/2019.
Il codice viene memorizzato nel database nei campi in GP1AV61 e GP2PBBPAR
2.2 Decorrenza
Per gestire il regime delle decorrenze (+3/+6 mesi dalla data di perfezionamento diritto), diversamente disciplinato in funzione della qualificazione (pubblica o privata) del datore di lavoro oltre che della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (per la decorrenza mensile o inframensile della pensione), è stato previsto il nuovo campo “Dipendente pubblico” da valorizzare con SI/NO
L’informazione viene valorizzata:
– dal sistema UNICARPE (FELPE), nel caso di liquidazione in modalità automatica;
– dall’operatore in caso di liquidazione in modalità manuale.
2.3 Rilevazione degli oneri
L’onere viene codificato come di seguito indicato:
– se dipendente pubblico = NO
– codice legge onere 5300 (GP2PB00 LEG)
– codice gruppo onere 5301 (GP2BP00 LEG1)
– se dipendente pubblico = SI
– codice legge onere 5300 (GP2PB00 LEG)
– codice gruppo onere 5302 (GP2BP00 LEG1)
I dati relativi alla decorrenza del beneficio, alla data cessazione (corrispondente alla decorrenza pensione con le regole ordinarie), e alla relativa codifica vengono memorizzati nei campi della sezione GP2BPB00 con le consuete modalità.
I campi relativi all’onere saranno valorizzati:
– dal sistema UNICARPE (FELPE), nel caso di liquidazione in modalità automatica;
– dall’operatore in caso di liquidazione in modalità manuale.
3. Incumulabilità con i redditi da lavoro
Le procedure sono state aggiornate per gestire l’incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge.
Come illustrato al punto 1.4 della circolare 11/2019, infatti, la “pensione quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Quindi, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
3.1 Data fine incumulabilità
La data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia viene registrata nel campo GP1AF 06N. Nel caso di liquidazione in modalità manuale, la scadenza deve essere inserita a cura dell’operatore.
3.2 Procedure di liquidazione
Per la gestione della incumulabilità in questione è stata istituita la nuova rilevanza 29= INCUMULABILITA’ QUOTA 100:
– rigo 10 = lavoro autonomo e dipendente (escluso autonomo occasionale art.2222 c.c.). In questa voce deve confluire sia il reddito da lavoro dipendente, sia il reddito da collaborazione coordinata e continuativa sia reddito da lavoro autonomo
– rigo 11= lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c.
Nelle procedure di liquidazione, l’acquisizione dei redditi non è obbligatoria. DRED viene automaticamente precompilato con i redditi eventualmente dichiarati nella domanda.
Le informazioni eventualmente acquisite vengono registrate all’interno della sezione GP2KL con data inizio e fine periodo.
ESEMPIO 1:
Pensione in quota cento con decorrenza 04.2019 e scadenza incumulabilità 11.2021
ANNO 2019
Rigo 10 dal 04.2019 al 12.2019
Rigo 11 dal 04.2019 al 12.2019
ANNO 2020
Rigo 10 dal 01.2020 al 12.2020
Rigo 11 dal 01.2020 al 12.2020
ANNO 2021
Rigo 10 dal 01.2021 al 10.2021
Rigo 11 dal 01.2021 al 10.2021
ESEMPIO 2:
Pensione in quota cento con decorrenza 05.2019 e scadenza incumulabilità 11.2019
ANNO 2019
Rigo 10 dal 05.2019 al 10.2019
Rigo 10 dal 05.2019 al 10.2019
Si precisa che le altre eventuali rilevanze presenti dovranno essere gestite con le consuete modalità
3.3 Calcolo centrale
Come già ribadito, i redditi derivanti dallo svolgimento, anche all’estero, di qualsiasi attività lavorativa successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione “quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei redditi.
La rilevanza 29, che qualifica l’incumulabilità della pensione quota 100, non è comunque obbligatoria.
Altri redditi da attività lavorativa (rigo 10)
Nel caso in cui sia presente un reddito maggiore di zero derivante da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa, da lavoro autonomo, prodotto in Italia o all’estero, registrato nel rigo 10, successivamente alla data di decorrenza della pensione, si procede alla sospensione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito.
Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo occasionale, registrato nel rigo 11, sia superiore a 5000 euro, il pagamento viene sospeso nell’anno di produzione del reddito.
In tal caso, l’importo lordo della pensione viene interamente reincassato al fondo di gestione. Tale evidenza è registrata sulla cedola mensile (GP5/6 e GP8) con il codice fondo 082.
I trattamenti di famiglia eventualmente corrisposti sulla pensione vengono invece corrisposti.
Poiché l’incumulabilità genera la sospensione del trattamento, nell’anno in cui si verifica la incumulabilità la tredicesima mensilità non viene posta in pagamento.
Nei casi descritti, se il reddito viene prodotto nell’anno di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione viene sospesa da gennaio al mese di perfezionamento del diritto registrato nel campo GP1AF06.
Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, non si applica l’art. 35 della legge 14/2009. I redditi vanno pertanto verificati nello stesso anno.
4. Provvedimento di liquidazione
Il provvedimento di liquidazione (TE08) riporta la nota:
La pensione è stata liquidata in applicazione dell’articolo 14 del DL 4/2019 (Pensione Quota 100).
Nella sezione “OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ” viene inserita l’avvertenza della incumulabilità fra il trattamento pensionistico e i redditi da lavoro come riportato al punto 3, e il relativo obbligo di comunicazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 10 maggio 2022, n. 1976 - Aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle pensioni con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 102)
- INPS - Comunicato dell' 11 maggio 2023 - Pensione anticipata flessibile con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (Quota 103) - Aggiornamento delle procedure di liquidazione
- INPS - Messaggio 29 aprile 2020, n. 1801 - Pensioni delle gestioni private. Procedura di liquidazione delle pensioni in regime internazionale - Emissione dei Modelli TE08, TP 150 e modulistica internazionale da STAMPEWEB
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