INPS – Messaggio 07 marzo 2022, n. 1058
Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Fine fase transitoria. Aggiornamento codici all’interno del flusso Uniemens
Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021 è stata data attuazione all’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), con cui è stato istituito il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, finalizzato a individuare il contratto collettivo nazionale (Ccnl) applicato a ciascun lavoratore.
Nelle denunce mensili (flussi Uniemens), per le competenze dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, è stato possibile utilizzare il predetto codice alfanumerico alternativamente ai codici INPS preesistenti.
Terminata la fase transitoria di coesistenza dei due codici, si ricorda che, dalla competenza del mese di febbraio 2022, il codice unico è il solo ammesso nella compilazione delle denunce mensili. L’elemento da utilizzare continua ad essere <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> e l’elemento <TipoCodiceContratto> dovrà essere valorizzato con il codice “02”, come indicato nell’Allegato tecnico Uniemens e nella circolare n. 170/2021.
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ai singoli contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, detenuto dal CNEL stesso ai sensi dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Pertanto, l’INPS non provvede più a codificare i Ccnl, ai fini della loro valorizzazione nei flussi Uniemens, poiché, come sopra ricordato, dalla competenza del mese di febbraio 2022, è possibile utilizzare esclusivamente il codice unico che il CNEL assegna a ciascun contratto del settore privato.
Al riguardo, si ricorda che l’elenco dei contratti vigenti e dei relativi codici CNEL utilizzabili per la compilazione degli Uniemens è anche pubblicato sul sito dell’Istituto (NOTA 1).
In particolare, il CNEL comunica mensilmente a INPS la creazione dei nuovi codici, a seguito del deposito di contratti, e la disattivazione di codici esistenti, per cessazione di contratti depositati.
L’operatività dei nuovi codici è resa disponibile dal mese di competenza successivo alla comunicazione effettuata dal CNEL all’INPS. Nelle more dell’aggiornamento è comunque possibile utilizzare il codice residuale “CDIV”.
Pertanto, laddove l’utilizzo del codice residuale non sia strettamente necessario, si invitano i datori di lavoro e i loro delegati a verificare l’aggiornamento e la correttezza dei dati inseriti nel campo <CodiceContratto> in occasione della compilazione del flusso, secondo la previsione di cui all’art. 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, utilizzando il codice unico relativo al contratto applicato per ciascun lavoratore.
Si evidenzia, infine, che, con riferimento ai lavoratori iscritti a Gestioni pubbliche per i quali fosse necessario predisporre una denuncia della Gestione privata (sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens) il codice contratto da esporre, se facente parte del macrosettore CNEL “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”, è “CPUB”.
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Note:
(1) Al link www.inps.it/prestazioni-servizi/trasmissione-uniemens-per-datori-di-lavoro-diaziende-private
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