INPS – Messaggio 07 ottobre 2013, n. 15968
Limiti reddituali per la liquidazione della pensioni di inabilità civile
Si comunica che, nella G.U. del 22 agosto 2013, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 99 – di conversione del D.L 76/2013 -, che all’art. 10, comma 5, afferma il principio secondo il quale, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’erogazione della pensione di inabilità civile (art. 12 legge n. 118/1971), assume rilievo solamente il reddito personale dell’invalido.
Invero, il succitato articolo recita quanto segue:
All’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:
«Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte»”.