Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Con riferimento alla indennità di disoccupazione DIS-COLL – istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 a favore dei collaborati coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per la medesima categoria di lavoratori e per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 – si fa presente che ad oggi non è intervenuta alcuna disposizione normativa di proroga di detta prestazione per gli eventi di disoccupazione intervenuti all’anno 2017.
Pertanto, in assenza di disposizioni normative di proroga della prestazione DIS-COLL, non sarà più possibile per i collaboratori destinatari della predetta indennità di sostegno al reddito presentare la relativa domanda per gli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017. Al riguardo, si precisa altresì che le domande di indennità DIS-COLL già presentate e relative a cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intervenute dalla predetta data del 1° gennaio 2017, dovranno essere respinte.
A tal fine l’applicazione DsWeb è stata integrata in modo tale che l’istruttoria di una domanda DIS-COLL con cessazione nel 2017 causi una reiezione della stessa con apposita motivazione.
Si precisa, infine, che rimangono invece attivi i canali per la presentazione – nel rispetto dei termini legislativamente previsti e secondo le consuete modalità – delle domande di indennità DIS-COLL relative agli eventi di disoccupazione verificatisi entro la data del 31 dicembre 2016.