INPS – Messaggio 08 giugno 2017, n. 2350
Formulario E411 “Domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari” – Collaborazione con le Istituzioni competenti svizzere
È recentemente pervenuta a questa Direzione Centrale una segnalazione, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da parte del Responsabile del settore Affari Internazionali dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali della Svizzera, che ha rappresentato alcune difficoltà riscontrate dalle Istituzioni di sicurezza sociale elvetiche nella collaborazione con le Strutture INPS sul territorio relativamente allo scambio dei formulari E411 di richiesta di informazioni per il diritto alle prestazioni familiari.
In particolare le Istituzioni svizzere hanno lamentato il protrarsi dei tempi di risposta ai suddetti formulari che in alcuni casi sembrerebbero superare i termini previsti.
Come segnalato al Ministero la problematica ha assunto particolare rilievo in ambito nazionale svizzero ed è stata posta all’attenzione degli organi governativi per cercare una forma di collaborazione con l’Italia.
Premesso quanto sopra si fa presente che è stata di recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2016 la Decisione F2 “in materia di scambi di dati tra le Istituzioni per la concessione di prestazioni familiari”, adottata dalla Commissione Amministrativa anche su impulso dell’Istituto.
Con particolare riguardo ai tempi di risposta la suindicata Decisione prevede che lo scambio di informazioni tra Istituzioni deve avvenire senza indugio e comunque non oltre:
– due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di notizie relative a una decisione provvisoria sulle regole di priorità;
– tre mesi dalla data di ricevimento di una richiesta di informazioni, in tutti gli altri casi.
Inoltre, in presenza di motivi che giustifichino il ritardo della risposta oltre detti termini, l’Istituzione chiamata a rispondere è tenuta a comunicare i motivi del ritardo all’altra Istituzione, indicando altresì i tempi della futura risposta.
Tale tempistica non è prevista invece nel caso di richieste periodiche, generiche su importi o verifica del diritto, in assenza di motivi concreti. Per dette richieste infatti, lo scambio delle informazioni sarà annuale.
L’Istituto al riguardo ha pubblicato il messaggio n. 4806 del 28.11.2016 con le indicazioni soprariportate, che si richiama integralmente.
Alla luce di quanto esposto ed in ossequio alle disposizioni della Decisione F2, al fine di garantire una più proficua collaborazione con le Istituzioni Svizzere, e comunque nell’ottica di una migliore sinergia con le Istituzioni di sicurezza sociale di tutti gli Stati membri a tutela degli assicurati, si raccomanda alle Strutture territoriali di gestire le richieste e lo scambio dei formulari con la necessaria dovuta tempestività, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria vigente.
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