INPS – Messaggio 08 giugno 2017, n. 2356
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della misura e della durata dell’indennità di ASpI/NASpI. Istruzioni operative e procedurali per il pagamento. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Quadro normativo
A seguito della pubblicazione della circolare n. 97 del 01/06/2017, contenente la disciplina generale sulle prestazioni integrative garantite dal Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo di cui al decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, si forniscono le indicazioni operative per effettuare i pagamenti delle prestazioni integrative della misura e della durata dell’indennità di ASpI/NASpI di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del citato decreto.
Prestazione integrativa della misura
L’erogazione delle prestazioni integrative della misura dell’indennità di ASpI/NASpI è subordinata al riconoscimento delle citate indennità.
La durata massima complessiva della prestazione integrativa è commisurata alla durata massima delle predette indennità.
In caso di riduzione della misura dell’indennità di ASpI/NASpI, così come disciplinato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’importo della prestazione integrativa FTA verrà proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.
Non si applica alle prestazioni integrative della misura di ASpI/NASpI l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità in quanto non espressamente previsto dal D.I. n. 95269/2016.
Si evidenzia che il lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 8 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, ottenendo la corresponsione anticipata dell’indennità di ASpI/NASpI , e che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione percepita, nonché tutte le mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione dell’indennità anticipata. Naturalmente, non saranno erogati ulteriori pagamenti residui a titolo di prestazione integrativa della misura. È fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI, in quanto accessoria alla prestazione principale, è subordinata alla sua sussistenza e ne segue le sorti, anche con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato.
Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla già citata circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, nonché dalla circolare n. 57 del 06/05/2014 in materia di validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Pertanto, si ricorda che i pagamenti potranno essere effettuati solo previa verifica dell’invio del modello SR84, di cui alla sopra citata circolare n. 94/2011.
Prestazione integrativa della durata
Relativamente alla disciplina applicabile, si richiama quanto già indicato nel messaggio n. 5070/2016.
Inoltre, si evidenzia che alla prestazione integrativa nella durata dell’ASpI/NASpI si applica la medesima disciplina prevista per la prestazione ordinaria con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato; ciò, secondo le disposizioni già impartite dall’Istituto nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, nella parte in cui disciplina le ipotesi di nuova attività lavorativa in corso di prestazione, e nella circolare n. 142 del 29 luglio 2015, che disciplina più nel dettaglio gli effetti del lavoro occasionale, del lavoro intermittente e del lavoro all’estero sull’indennità NASpI, nonché nel messaggio n. 494 del 4.2.2016 che fornisce ulteriori precisazioni in materia di compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione NASpI.
Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla già citata circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, nonché dalla circolare n. 57 del 06/05/2014 in materia di validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Il decreto, inoltre, prevede per la prestazione integrativa di durata una specifica ipotesi di cessazione dell’erogazione nel caso in cui il lavoratore maturi il diritto ad un qualsiasi trattamento pensionistico, che, come indicato nella citata circolare n.97, si individua nei trattamenti pensionistici di vecchiaia o di pensione anticipata.
Istruzioni operative di pagamento
La prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI verrà liquidata mensilmente, tramite la procedura DsWeb ARCHIVI CENTRALI, dalla struttura competente a liquidare l’indennità di disoccupazione, a partire dal giorno seguente il pagamento di quest’ultima. Il calcolo della prestazione integrativa terrà conto dell’importo e delle giornate erogate a titolo di ASPI/NASPI per lo stesso lavoratore.
Con riferimento alla prestazione integrativa di durata, si ricorda che occorre che sia terminata la fruizione del periodo di ASpI/NASpI; pertanto, è necessario che in procedura la prestazione in argomento si trovi in stato “D”.
Entrambe le tipologie di domande di integrazione FTA verranno poste automaticamente in carico alla sede territoriale che gestisce la prestazione madre, la quale dovrà acquisirle in DsWeb come di seguito descritto.
Per il pagamento delle prestazioni FTA l’operatore di sede deve collegarsi alla Intranet> processi> prestazioni a sostegno del reddito> DsWeb archivi centrali> Domande Internet> Domande di assegno emergenziale/integrativo.
Le domande pervenute in carico alla propria sede sono visibili in ‘Visualizzazione domande ricevute (da acquisire)’ e possono essere acquisite con la scelta “Acquisizione manuale delle domande ricevute(CIG/SOL/DIS/MID/NIM/NID)”.
Una volta acquisite le domande pervenute, occorrerà procedere alla liquidazione di tale assegno tramite la procedura DsWeb con le consuete modalità previste per le prestazioni a carico del F.S.T.A., selezionando i link Pagamenti – Pagamento Diretto Interventi per l’occupazione.
L’abilitazione all’accesso alla procedura DsWeB per la liquidazione delle prestazioni integrative avviene tramite il sistema di Identity Management.
Regime fiscale
Le prestazioni in oggetto costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del DPR 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR.
Istruzioni contabili
Le istruzioni contabili per il pagamento delle prestazioni integrative dell’indennità di ASpI/NASpI di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 sono già state fornite con i messaggi n. 5131/2016 e n. 432/2017 ai quali si rimanda integralmente ai fini della corretta imputazione contabile dei relativi pagamenti.
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