INPS – Messaggio 08 novembre 2017, n. 4426
Comunicato stampa Inps “Il Tribunale di Roma conferma la piena legittimità dell’operato dell’Inps in materia di recupero degli indebiti pensionistici – Respinto il ricorso promosso dal CODACONS
Col provvedimento n. 26718/2017 il Tribunale di Roma, in qualità di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso (ex art. 140 D. lgs. 206 del 2017) promosso dal CODACONS e volto ad impedire all’Inps di recuperare le somme erogate indebitamente.
L’Autorità giudiziaria ha affermato in primo luogo l’assenza della legittimazione ad agire da parte dell’associazione ricorrente: il rapporto fra i pensionati e l’Inps non può essere ricondotto a un interesse collettivo dei consumatori ed utenti, anche in considerazione del fatto che le prestazioni indebite, o comunque erogate in eccedenza, non riguardano la totalità dei pensionati, essendo innumerevoli le situazioni in cui, nel corso del rapporto pensionistico, non si verifica alcuna ipotesi di indebita percezione di somme non spettanti.
Inoltre il Tribunale, nell’osservare che diverse sono le cause che possono dare luogo ad indebita erogazione, fra cui l’errore dell’Istituto ma anche il dolo dell’interessato, afferma che, posto che l’azione di recupero dell’indebito è effettuata dall’Inps sulla base delle specifiche disposizioni di legge, l’accoglimento del ricorso si porrebbe in contrasto con tutte le norme che disciplinano la modalità di recupero delle somme erogate e non dovute.
Infatti i recuperi effettuati dall’Inps nei confronti dei pensionati possono derivare da numerose tipologie di prestazioni indebitamente erogate, che nella maggior parte dei casi non traggono origine da errori dell’Istituto, e sono obbligatori in quanto previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che la maggiore causa di indebiti viene registrata in relazione a prestazioni collegate al reddito, le quali, in base alla legislazione vigente, sono erogate in via di anticipazione provvisoria in base a dati reddituali storici (quindi basati su annualità precedenti); nel momento in cui il dato reddituale relativo all’annualità cui si riferisce la prestazione viene poi certificato, l’Istituto è tenuto ad eseguire operazioni di conguaglio, che possono generare un debito (recupero indebito) o un credito (rimborso). In tali ipotesi i recuperi sono obbligatori in quanto espressamente previsti da specifiche disposizioni legislative.
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