INPS – Messaggio 08 ottobre 2013, n. 16006

Indennità ASpI lavoratori sospesi – Articolo 7 Convenzione Inps – Enti bilaterali anno 2013 – Invio protocollo tecnico

 

Con riferimento all’articolo 7 della Convenzione Inps – Enti bilaterali – inviata con messaggio 7 agosto 2013, n. 12834 – avente ad oggetto il protocollo tecnico relativo alle modalità di interscambio dei dati e delle informazioni tra l’Istituto e l’Ente bilaterale, al fine di consolidare e semplificare la trasmissione telematica delle dichiarazioni di sospensione attività, si trasmette in allegato il Protocollo in oggetto che descrive le modalità di scambio delle comunicazioni di sospensione dell’attività lavorativa finalizzate alla richiesta dell’indennità ASpI lavoratori sospesi da sottoporre agli Enti Bilaterali che hanno rinnovato o stipulato la predetta Convenzione.

 

Allegato

PROTOCOLLO TECNICO INPS – Ente bilaterale RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI DI SOSPENSIONE ATTIVITA’

ANNO 2013

 

Come previsto all’art. 7 della Convenzione tra INPS …………….. e ……………………., sottoscritta in data …… 2013, si definisce il seguente protocollo tecnico.

 

Premesso che

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ss.mm.ii., e dell’art. 7 del decreto interministeriale del 19 maggio 2009, n. 46441, con il presente accordo le Parti disciplinano concordemente, per l’anno 2013, le modalità di trasmissione telematica dagli Enti bilaterali ad INPS delle comunicazioni datoriali di sospensione dell’attività aziendale e delle domande di disoccupazione dei lavoratori interessati dalla sospensione, così come disposta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

L’INPS e gli Enti Bilaterali intendono consolidare e semplificare la trasmissione telematica delle dichiarazioni di sospensione attività, in un’ottica di sempre maggiore soddisfazione dell’utente e per garantire ai lavoratori sospesi una erogazione continua del reddito, in modo da non privare gli stessi di una fonte di sostentamento che spesso è la sola nel momento in cui l’assicurato è sospeso dal lavoro.

 

Le Parti concordano che:

 

Art. 1

 

L’INPS mette a disposizione degli Enti Bilaterali una procedura per il trattamento dei dati relativi alle comunicazioni di sospensione attività dell’azienda e dei dati dei lavoratori sospesi. Gli Enti Bilaterali possono inserire e ricercare le dichiarazioni di loro competenza, dichiarare i pagamenti effettuati della quota parte delle prestazioni in caso di pagamento disgiunto, altrimenti potranno verificare la quota di loro competenza.

Gli Enti Bilaterali avranno la possibilità di inviare le “dichiarazioni di sospensione attività” per le aziende assistite e di specificare i dati dei lavoratori che rientrano nel processo di sospensione.

 

Art. 2

 

Gli Enti Bilaterali, per fruire della procedura sopraindicata identificata dalla dicitura “Elenchi lavoratori sospesi”, dovranno collegarsi dal proprio Browser Internet al “Portale INPS”.

Gli Enti Bilaterali dovranno essere dotati di un PIN opportunamente rilasciato dalle strutture territoriali INPS che permetterà loro di accedere all’applicazione pubblicata sotto i servizi per la tipologia utente “Enti Bilaterali CIG”.

 

Art. 3

 

Gli Enti Bilaterali saranno abilitati all’invio telematico verso INPS delle dichiarazioni di sospensione attività e dell’elenco dei lavoratori sospesi per conto delle aziende assistite.

La data di presentazione della/e dichiarazione/i di sospensione, con valenza ai sensi della normativa vigente, è quella in cui è stata effettuata la trasmissione della richiesta all’Istituto.

Dopo essere stata acquisita nel sistema informatico dell’Istituto, l’INPS rilascia una ricevuta per ciascuna dichiarazione trasmessa; tale ricevuta potrà essere stampata dall’Ente Bilaterale.

Le pratiche trasmesse saranno protocollate con il sistema di protocollo informatico dell’Istituto.

Gli Enti Bilaterali responsabili della trasmissione possono controllare l’effettiva ricezione delle richieste inviate, il numero di protocollo, i dati identificativi dell’azienda e dei lavoratori per i quali è richiesta la sospensione.

Sarà inoltre possibile consultare tutte le domande di sospensione a carico delle aziende assistite.

 

Art. 4

 

Gli Enti Bilaterali, una volta acquisita la dichiarazione, potranno stampare, in formato A4, la comunicazione di sospensione attività dell’azienda.

Sarà inoltre possibile stampare, per ogni lavoratore coinvolto nel processo di sospensione, la domanda di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi (MOD. DS/Sosp – 2013/2015 Cod. SR74).

 

Art. 5

 

Gli Enti Bilaterali, tramite esplicito assenso, potranno dare avvio all’istruttoria INPS delle domande che intendono assistere, oppure rifiutarne il patrocinio.

Gli Enti Bilaterali avranno inoltre la possibilità di disconoscere le domande avviate all’istruttoria entro 7 giorni dalla data di fine istruttoria delle stesse. Se tale volontà non viene espressa nei termini indicati le domande passeranno alle fasi successive della lavorazione e quindi al pagamento.

 

Art. 6

 

Gli Enti Bilaterali a pagamento disgiunto potranno registrare i versamenti eseguiti a copertura della quota parte della prestazione di ciascun dipendente sospeso assistito.

 

Art. 7

 

Gli Enti Bilaterali potranno ricercare e analizzare le dichiarazioni delle aziende da loro assistite e, per ogni lavoratore coinvolto nel processo di sospensione, verificare i dati dell’istruttoria INPS, l’importo dovuto a fronte della prestazione erogata dall’INPS e, nel caso di pagamento disgiunto, i versamenti dichiarati per tale prestazione.

 

Art. 8

 

Gli Enti Bilaterali potranno monitorare ed inviare le rendicontazioni mensili delle sospensioni della prestazione per i lavoratori assistiti.

 

Art. 9

 

Gli Enti Bilaterali potranno verificare lo stato delle pratiche, i pagamenti eseguiti da INPS e le quote di loro competenza.

Gli Enti bilaterali a pagamento disgiunto avranno evidenza dei loro versamenti a copertura delle quote spettanti, mentre gli Enti Bilaterali a pagamento congiunto avranno evidenza della riserva depositata presso l’Istituto utilizzata per il pagamento delle quote delle prestazioni di loro competenza.

 

Art. 10

 

Gli Enti Bilaterali potranno, entro 7 giorni dalla data di fine istruttoria operata dalle Sedi INPS, disconoscere le domande che non intendono assistere.

 

Art. 11

 

Gli Enti Bilaterali potranno monitorare lo stato del finanziamento per i lavoratori sospesi di cui all’articolo 3 comma 17 della legge 92/2012 (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014,2015).

 

Art. 12

 

Gli Enti Bilaterali potranno variare la modalità di pagamento per la convenzione in corso d’essere comunicando tale intenzione all’Istituto con un preavviso di 4 mesi. L’istituto si riserva di verificare la possibilità di ridurre i tempi necessari per tale variazione.