INPS – Messaggio 09 aprile 2020, n. 1560
Sollecito definizione delle istanze di iscrizione, variazione e cancellazione dei coltivatori diretti e dei loro nuclei, dei coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) ai fini dell’erogazione dell’indennità dell’art. 28, comma 1, del D.L. n. 18/2020 Bonus COVID-19 di cui al paragrafo 2, della circolare n. 49/2020
Con circolare n. 49 del 30 marzo 2020 è stata disciplinata, tra l’altro, la concessione dell’indennità prevista dall’art. 28 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricoltura (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali) e dei loro coadiutori familiari.
Tanto premesso, al fine di evitare anomalie nella gestione delle richieste di indennità di cui all’oggetto, si invitano le strutture territoriali a definire nel più breve tempo possibile le istanze ancora giacenti di iscrizione, variazione e cancellazione, anche con riferimento ai nuclei preesistenti.
Al riguardo si evidenza che l’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476 (“Regolamento di semplificazione per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali”) prevede che la domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l’I.N.P.S. non comunichi all’interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva, per una sola volta, la sospensione del termine per la richiesta di documentazione necessaria (cfr. circolare n. 65/2002, paragrafo 7.2)
In considerazioni delle previsioni di tale norma, si invitano le strutture territoriali a definire in via prioritaria le istanze per le quali è prossimo il maturare del termine indicato dal citato articolo 6.
Al riguardo si evidenzia che per le istanze per le quali sono decorsi i novanta giorni che hanno determinato in assenza di atti di sospensione la formazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza (di iscrizione, variazione o cancellazione), ove si ravvisino comunque le condizioni per la reiezione delle istanze, è necessario adottare preliminarmente un provvedimento caducatorio del provvedimento di accoglimento che, come evidenziato in precedenza, si forma per inerzia anche in carenza di un provvedimento espresso.
Si coglie l’occasione per sollecitare la definizione delle istanze di cancellazione dell’iscrizione del coltivatore diretto o dei soggetti facenti parte del nucleo, considerato che l’iscrizione alla gestione potrebbe comportare l’erogazione indebita dell’indennità una tantum di cui all’art.28 del decreto-legge n. 18/2020.
Particolare attenzione dovrà essere riservata, inoltre, alle richieste tardive, presentate oltre i 90 giorni entro cui il richiedente può richiedere l’iscrizione ovvero la cancellazione del nucleo e/o di uno o più soggetti (cfr. circolare n.65/2001, paragrafo 4).
Per la gestione delle richieste tardive, si rinvia alle indicazioni contenute nel messaggio n. 3690 del 08.10.2018 che ha dettato un’istruttoria “rafforzata”. Si evidenzia in ogni caso a tal fine che, alla luce della situazione emergenziale in corso, le Sedi, laddove ravvisino anomalie nel corso dell’istruttoria, potranno richiedere la necessaria documentazione all’impresa e/o all’intermediario esclusivamente in via telematica, senza convocare il titolare/rappresentante legale dell’impresa.
Eventuali anomalie e incongruenze che possano, comunque, indicare il segnale di una frode devono essere segnalate alla Direzione Centrale Antifrode, anticorruzione e trasparenza – Area Analisi e prevenzione delle frodi e innovazione delle politiche di compliance – e alla Direzione centrale Entrate – Area Vigilanza documentale.
Con separata comunicazione saranno trasmessi alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni di Coordinamento Metropolitano gli elenchi delle pratiche da definire, con evidenza di quelle giacenti da oltre novanta giorni.
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