INPS – Messaggio 09 aprile 2020, n. 1564
Funzionalità “Verifica iban pensionato” ai fini della stipula dei contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione da parte delle società finanziarie aderenti alla convenzione. Precisazioni operative
Lo schema di convenzione 2020-2022, approvato con determina dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019, all’articolo 8, comma 1, ha consolidato l’obbligo, a carico delle società che fruiscono del webservice, di utilizzare la funzione “Verifica Iban Pensionato”, destinata a prevenire e a contrastare i rischi connessi all’erogazione di finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione, quali i furti d’identità.
Tale funzione, già rilasciata a novembre 2018,consente agli operatori finanziari, in sede di stipula del contratto di finanziamento, di avere conferma in automatico della corrispondenza del codice IBAN comunicato dal pensionato cedente con quello registrato negli archivi dell’Istituto ai fini del pagamento della prestazione pensionistica.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio, anche in considerazione dei quesiti finora pervenuti, ai fini del corretto utilizzo della funzione in commento, si forniscono alle società aderenti alla convenzione le seguenti precisazioni operative.
Il controllo da parte della società deve essere effettuato nella fase istruttoria e, quindi, prima della notifica telematica del contratto di finanziamento all’INPS. Ciò al fine di scongiurare il rischio che la Struttura territoriale INPS competente debba annullare un contratto notificato e già validato e che il pensionato vittima di un’attività fraudolenta possa subire la trattenuta sulla pensione.
La società è esonerata dal controllo nei casi in cui il pensionato riscuota la pensione allo sportello postale/bancario.
Il servizio di verifica della corrispondenza dell’IBAN può essere richiamato per qualsiasi modalità di pagamento delle pensioni che preveda un IBAN, ovverosia:
accredito su conto corrente postale/bancario;
versamento su libretto nominativo di risparmio postale dotato di codice IBAN;
accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN;
versamento su libretto nominativo di deposito a risparmio bancario dotato di codice IBAN.
Nel caso in cui la procedura rilevi che l’IBAN comunicato dal pensionato corrisponda a quello di accredito della pensione, la procedura restituisce l’apposito segnale “OK”; in caso contrario la discordanza verrà evidenziata con un “KO”.
In questo ultimo caso la società, rilevata la discordanza dei dati dichiarati dal pensionato, potrà effettuare i conseguenti ulteriori accertamenti e l’eventuale blocco di erogazione del finanziamento.
In caso di esito negativo rilasciato dalla procedura, si rammenta che l’INPS non è legittimato a fornire elementi informativi sull’IBAN di accredito della pensione, per cui gli operatori finanziari sono invitati a svolgere le verifiche del caso.
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