INPS – Messaggio 09 gennaio 2014, n. 368
Ammortizzatori sociali in deroga concessi in seguito all’evento sisma del maggio 2012 che ha interessato le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – D.I. n.75719 del 17 settembre 2013.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 17 settembre 2013 ha emanato il D.I. n.75719, pubblicato in G.U. in data 16 dicembre 2013, che si allega, con cui ha indicato la ripartizione delle risorse finanziarie previste dall’art.15, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, destinate alle regioni interessate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché indicazioni circa le prestazioni di integrazione salariale da erogare e le tipologie di lavoratori beneficiari di tali prestazioni.
Art.1. Ripartizione delle risorse
Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro previste dall’art.15, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, sono ripartite, tra le regioni interessate dal sisma secondo le seguenti percentuali: 92,2% Emilia Romagna; 6,8% Lombardia, 1% Veneto.
Applicando la suddetta percentuale alla somma stanziata pari a 70 milioni di euro (di cui 50 milioni per l’indennità, con relativa contribuzione figurativa, prevista dall’art. 2 e dall’art. 3 del D.I. n.75719 in favore dei lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga, e in favore di ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari, e 20 milioni per l’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, prevista dall’art.4 del D.I. n.75719) ne risulta la ripartizione seguente:
REGIONE | 50 MILIONI (art.2 e 3 D.I.75719) | 20 MILIONI (art.4 D.I. 75719) |
Emilia Romagna | € 46.100.000 | € 18.440.000 |
Lombardia | € 3.400.000 | € 1.360.000 |
Veneto | € 500.000 | € 200.000 |
Le risorse finanziarie sono nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all’INPS a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni, la cui ripartizione, sulla base delle attività di autorizzazione regionali e al fine di assicurare parità di trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, potrà subire variazione, con atto aggiuntivo al Decreto in parola.
Art. 2. Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga
Al fine di consentire la gestione della prestazione in questione le Regioni interessate dal sisma dovranno preventivamente comunicare ad INPS le relative delibere autorizzative in favore dei lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga.
In particolare, le domande per tale prestazione dovranno essere presentate utilizzando il numero di decreto 33333 per i periodi di competenza 2013 (le eventuali domande riferite a periodi di competenza 2014 dovranno essere inviate secondo le modalità che verranno previste in futuro per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014).
Le Sedi INPS erogheranno la prestazione in argomento con le stesse modalità seguite finora per l’erogazione delle prestazioni di CIG in deroga.
Questa Direzione Generale – una volta giunte ai seguenti indirizzi:
dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it, e dc.sit@postacert.inps.gov.it,
le indicazioni su quale siano le delibere interessate all’evento sisma – provvederà ad imputare le relative spese sostenute al decreto D.I. n.75719, scorporandole, conseguentemente, dalle spese indicate nelle schede di rendicontazione “ammortizzatori sociali in deroga” che settimanalmente vengono pubblicate nella Banca Dati Percettori.
Le risorse finanziarie, pari a 50 milioni complessivi previsti per le prestazioni di cui all’art.2 e all’art.3 del decreto in oggetto, sono ripartite tra le tre regioni interessate, secondo le percentuali indicate nell’art.1 del D.I. n.75719 (vedi tabella).
Quanto sopra al fine di individuare preventivamente il limite delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione in attuazione del comma 4 che prevede espressamente l’imputazione dei pagamenti, oltre il suddetto limite, alle risorse assegnate alle singole regioni per gli ammortizzatori in deroga.
Si segnala, pertanto, che le risorse finanziarie pari a 50 milioni dovranno prioritariamente essere utilizzate per i pagamenti della prestazione in oggetto riferiti ai periodi di competenza 2012, comprese le indennità di cui all’art.3 del D.I. n.75719.
Art. 3 Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari
Il comma 1 individua espressamente le ulteriori tipologie di lavoratori che possono beneficiare di una diversa indennità il cui importo è pari all’integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa.
L’importo di tale indennità va considerato, insieme a quanto indicato nel precedente art. 2, nel limite dei 50 milioni.
Per quanto riguarda la gestione delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), del comma 1, le Regioni verificheranno i requisiti soggettivi dei potenziali beneficiari della prestazione in oggetto, e come previsto per la CIG in deroga, trasmetteranno le domande all’INPS (utilizzando il flusso B), facendo riferimento al decreto n.75719, con l’espressa indicazione delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; successivamente le aziende inoltreranno i modelli SR41 per la liquidazione dei pagamenti.
Per quanto riguarda il punto c), le singole regioni, prima di decretare, invieranno un elenco dei lavoratori potenziali destinatari della prestazione, che verrà completato dall’Istituto con l’indicazione del numero delle giornate lavorate nel corso dell’anno 2011 e 2012, al fine di poter permettere alla regione di concedere la prestazione per un numero di giornate pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di 90 giornate.
Tale elenco verrà completato anche con l’indicazione delle giornate che sono state pagate ai lavoratori a titolo di disoccupazione agricola.
Anche in questo caso dovrà essere utilizzata la procedura della CIG in deroga (flusso B), le domande dovranno essere trasmesse dalla Regione all’INPS facendo riferimento al numero di decreto 75719, con l’indicazione delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (anche in questo caso l’Istituto non dovrà effettuare nessun controllo sui requisiti soggettivi dei beneficiari), successivamente le aziende inoltreranno i modelli SR41 per la liquidazione dei pagamenti.
Art. 4 Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale
L’indennità una tantum prevista dal suddetto articolo rientra nei limiti finanziari delle risorse pari a 20 milioni di euro, ripartite tra le tre regioni interessate, secondo le percentuali indicate nell’art.1 del D.I. n.75719 (come da tabella).
Le singole Regioni a seguito del completamento della fase relativa alla pubblicazione del bando per l’attribuzione della prestazione una tantum – provvederanno all’invio di un elenco di lavoratori beneficiari dell’intervento alla Direzione Generale dell’INPS, ai seguenti indirizzi dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it, e dc.sit@postacert.inps.gov.it, con la specifica del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza (al fine del riparto tra le sedi territorialmente competenti) e IBAN.
La Direzione Generale dell’Istituto verificherà la capienza finanziaria ed eventualmente procederà alla ripartizione e al riproporzionamento della suddetta prestazione come previsto dall’art. 5 del decreto in oggetto.
Con separato messaggio la Direzione Generale provvederà a comunicare alle sedi territorialmente competenti l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione, nonché le istruzioni operative per la liquidazione della stessa.
Allegato 1
Decreto ministero del lavoro 17 settembre 2013, n. 75719
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