INPS – Messaggio 09 luglio 2020, n. 2764
Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (ART. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti e Art 73 modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, Titolo III, Capo I: Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27. Nuovi aggiornamenti procedurali e istruzioni operative
Con riferimento al Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.(ART. 72 MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23 E 25 IN MATERIA DI SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI e ART 73 MODIFICHE ALL’ARTICOLO 24 IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI EX ARTICOLO 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, Titolo III, Capo I :Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), alle circolari 45 del 25 marzo 2020, 81 del 08/07/2020 e 73 del 17/06/2020, ai messaggi Hermes 001537 del 08/04/2020, 001654 del 16/04/2020, 001721 del 23/04/2020,001803 del 29/04/2020 e 002110 del 21/05/2020 con il presente messaggio si comunicano nuovi aggiornamenti procedurali e le istruzioni operative relativi a:
1. Conversioni/trasformazioni d’ufficio dei congedi parentali a pagamento diretto e dei prolungamenti di congedi parentali, in congedi COVID-19;
2. Compatibilità di congedi COVID-19 con Bonus Baby sitting;
3. Riposi giornalieri per Legge 104/1992 per Titolare e per assistenza a familiare disabile a pagamento diretto con periodo ricadente nei mesi di maggio e giugno 2020.
Si chiarisce che nel presente messaggio con il termine “conversione d’ufficio” si fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate lavoratori dipendenti prima del 29/03/2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 05/03/2020 al 31/07/2020
Con il termine “trasformazione d’ufficio” si fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate da lavoratori iscritti alla gestione separata e da lavoratori autonomi presentate dal 17/03/2020 al 28/03/2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 05/03/2020 al 31/07/2020.
1. CONVERSIONI/TRASFORMAZIONI D’UFFICIO DEI CONGEDI PARENTALI A PAGAMENTO DIRETTO E DEI PROLUNGAMENTI DI CONGEDI PARENTALI, IN CONGEDI COVID-19
Con messaggio 002110 del 21/05/2020 sono state comunicate gli aggiornamenti dell’applicativo “Gestione maternità” e “Gestione permessi legge 104/1992” a seguito del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e le modalità di conversione/trasformazione automatica di congedi parentali a conguaglio presentati prima del 29 marzo 2020 e ricadenti in tutto o in parte dal 05/03/2020 al 31/07/2020 in “Congedi COVID-19” per un massimo di 30 giorni.
Per le domande di congedo parentale a pagamento diretto e per i prolungamenti di congedo parentale a pagamento diretto e a conguaglio presentati prima del 29 marzo 2020 è stata effettuata la conversione/trasformazione automatica, fino ad un massimo di 15 giorni, prima della pubblicazione Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, secondo quanto previsto dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.e come descritto dal messaggio Hermes 001721 del 23/04/2020.
Con il presente messaggio si comunicano gli aggiornamenti procedurali e le modalità operative per la conversione/trasformazione d’ufficio da parte degli operatori di sede dei congedi parentali a pagamento diretto e dei prolungamenti di congedi parentali, in congedi COVID-19 sia per i periodi che per il numero di giornate eccedenti rispetto a quelle considerate dalla conversione/trasformazione automatica di cui al messaggio 1721 del 23/04/2020.
In presenza di più domande per un lavoratore gli operatori dovranno effettuare le conversioni/trasformazioni d’ufficio secondo un criterio cronologico dalle domande più risalenti a quelle più recenti.
Si forniscono inoltre istruzioni per il ripristino dei congedi parentali o dei prolungamenti dei congedi parentali, in caso di esplicita richiesta del richiedente per periodi non ancora fruiti o di assenza di requisiti per congedi COVID-19.
APPLICAZIONE INTRANET “GESTIONE MATERNITÀ”
L’applicazione Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” è stata integrata con la nuova voce di menù Liste a richiesta – Pratiche per conversione a COVID-19 che permette di visualizzare le pratiche di congedo parentale con periodi ricadenti in tutto o in parte dal 05/03/2020 al 31/07/2020 per le quali è necessario valutare una eventuale conversione/trasformazione d’ufficio da parte degli operatori di sede in Congedo covid-19, del numero di giornate eccedenti rispetto a quelle già considerate dalla conversione/trasformazione automatica fino ad un massimo di 30.
La lista prevede i seguenti filtri di ricerca
– Periodo
– stato pratica
– Categoria lavoratore
Le colonne presenti sulla lista sono
– Pratica
– Tipo pratica
– Data presentazione
– Data inizio
– Data fine
– Stato
– CF
– Pag Dir
– Categoria lavoratore
La lista è ordinata per CF (codice fiscale del richiedente) e data inizio pratica in ordine crescente.
Per ogni Codice Fiscale presente nella lista è necessario valutare le pratiche eventualmente da convertire in congedi covid-19.
Per tale valutazione è necessario accedere alla Vista soggetto del cliccando direttamente sul codice fiscale della lista. In caso di numerose pratiche si consiglia di esportare la lista delle pratiche in formato xlsx e inserire di volta in volta nel pannello di ricerca il Codice Fiscale.
Dalla VISTA SOGGETTO è necessario accedere al TAB Lista pratiche richiedente e successivamente al sotto tab Pratiche Maternità di tutte le sedi. In questa lista sono riportate le pratiche del richiedente presenti su tutte le sedi; è possibile selezionare il periodo di ricerca (DAL: 05/03/2020 AL 31/07/2020) e il tipo pratica congedo parentale in modo da poter visualizzare le sole pratiche da valutare per la conversione. La lista presenta le seguenti informazioni.
– Pratica
– Sede
– Tipo pratica
– Data presentazione
– CF dante causa
– Evento
– Dal
– Al
– Stato
– Pag Dir
– Riepilogo
E’ necessario accedere ad ogni pratica di Congedo parentale acquisita prima del 29/03/2020 per verificare se sia avvenuta o meno la conversione in Congedo COVID-19.
Nel caso la pratica sia stata convertita, verificare il numero di giorni oggetto di conversione ai fini del calcolo delle ulteriori giornate di congedo COVID-19 eventualmente da trasformare d’ufficio in presenza di ulteriore pratica non convertita. In caso di pratica respinta, le giornate non sono da considerare al fine del raggiungimento delle 30 giornate. È opportuno valutare il motivo della respinta che potrebbe essere valido per il solo periodo della pratica in esame oppure anche per pratiche successive.
Nel caso la pratica selezionata non sia stata convertita è necessario valutare la presenza di requisiti per il congedo COVID-19 di giornate residue per nucleo familiare rispetto alle 30 giornate previste.
In caso positivo sono possibili i seguenti scenari:
– le giornate residue coprono l’intero periodo di Congedo parentale: è necessario annullare il congedo parentale se possibile oppure respingerlo annullando la comunicazione. In entrambi i casi inserire la seguente motivazione: pratica annullata/respinta per conversione/trasformazione in congedo covid-19; acquisire e definire Congedo COVID-19.
– le giornate residue non coprono l’intero periodo di congedo parentale: è necessario ridurre il periodo della pratica del numero di giornate residue.
Sia per lo scenario a) che per lo scenario b) a seguire è necessario acquisire il periodo accoglibile come Congedo COVID-19 indicando come motivo di acquisizione da operatore è ‘Emergenza COVID-19’ compatibile con sole pratiche di Congedo Parentale con periodo ricadente nel periodo dal 05/03/2020 al31/07/2020. Come numero di protocollo indicare quello della domanda di congedo parentale.
In caso di esplicita richiesta del richiedente di ripristino di congedi parentali convertiti d’ufficio per periodi non ancora fruiti oppure in assenza di requisiti per congedi COVID-19 è possibile procedere come segue:
– il periodo di congedo covid-19 è contiguo ad un periodo di congedo parentale: modificare il periodo della pratica di congedo parentale per comprendere il periodo di congedo covid-19. Annullare il congedo covid-19 se possibile oppure respingerlo annullando la comunicazione. In entrambi i casi inserire la seguente motivazione: pratica congedo covid-19 da conversione d’ufficio annullata/respinta su richiesta dell’interessato.
– il periodo di congedo covid-19 NON è contiguo ad un periodo di congedo parentale: è necessario acquisire il periodo come congedo parentale indicando come motivo di acquisizione da operatore ‘Altra pratica associata a domanda già acquisita’ e come numero di protocollo quello della domanda di congedo parentale convertito d’ufficio di cui si vuole il ripristino. Sarà sempre necessario annullare il congedo covid-19 se possibile oppure respingerlo annullando la comunicazione. In entrambi i casi inserire la seguente motivazione: pratica congedo covid-19 da conversione d’ufficio annullata/respinta su richiesta dell’interessato.
In caso di richiesta di rinuncia di periodi non fruiti come congedo covid-19 o di reiezione di periodi richiesti come congedo covid-19, è eccezionalmente consentito e solo su richiesta motivata dell’interessato, ove in possesso dei requisiti di legge, l’inserimento di domande di congedo parentale a copertura dei corrispondenti periodi pregressi di congedo covid-19 rinunciati o respinti.
Trattandosi di domande di congedo parentale riferite a periodi precedenti la domanda stessa, la struttura territoriale dovrà preventivamente valutare l’eccezionalità della situazione ed eventualmente invitare l’interessato a presentare domanda di congedo parentale anche se la procedura correttamente segnala come non accoglibile un periodo antecedente la data di presentazione. Una volta presentata la domanda, la sede provvederà quindi a modificare la data di presentazione sulla pratica in modo da poter procedere all’accoglimento.
Applicazione intranet “Gestione permessi legge 104/1992”
L’applicazione “Gestione permessi legge 104/1992”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” è stata integrata con la nuova voce di menù Liste a richiesta – Pratiche per conversione a COVID-19 che permette di visualizzare le pratiche di prolungamento di congedo parentale, con periodi ricadenti in tutto o in parte dal 05/03/2020 al 31/07/2020 per le quali è necessario valutare una eventuale conversione d’ufficio da parte degli operatori di sede in Congedo covid-19, del numero di giornate eccedenti rispetto a quelle già considerate dalla trasformazione automatica fino ad un massimo di 30.
La lista prevede i seguenti filtri di ricerca
– periodo
– stato pratica
– tipo pagamento
Le colonne presenti sulla lista sono
– Pratica
– Tipo pratica
– Data presentazione
– Data inizio
– Data fine
– Stato
– CF
– Pag Dir
– Codice riassuntivo
La lista è ordinata per CF (codice fiscale del richiedente) e data inizio pratica in ordine crescente.
Per ogni Codice Fiscale presente nella lista è necessario valutare le pratiche eventualmente da convertire in congedi covid-19.
Per tale valutazione è necessario accedere alla Vista soggetto del richiedente cliccando direttamente sul codice fiscale della lista. In caso di numerose pratiche si consiglia di esportare la lista delle pratiche in formato xlsx e inserire di volta in volta nel pannello di ricerca il Codice Fiscale.
Dalla Vista soggetto è necessario accedere al TAB Lista pratiche richiedente e successivamente al sotto tab Pratiche di Legge 104 di tutte le sedi. In questa lista sono riportate le pratiche del richiedente presenti su tutte le sedi; è possibile selezionare il periodo di ricerca (DAL: 05/03/2020 AL 31/07/2020) e il tipo pratica Prol. congedo parentale in modo da poter visualizzare le sole pratiche da valutare per la conversione. La lista presenta le seguenti informazioni:
– Pratica
– Sede
– Tipo pratica
– Data presentazione
– CF dante causa
– Evento
– Dal
– Al
– Stato
– Pag Dir
– Riepilogo
E’ necessario accedere ad ogni pratica di Prolungamento di congedo parentale acquisita prima del 29/03/2020 per verificare se sia avvenuta o meno la conversione in Congedo COVID-19.
Nel caso la pratica sia stata convertita, verificare il numero di giorni oggetto di conversione ai fini del calcolo delle ulteriori giornate di congedo COVID-19 eventualmente da trasformare d’ufficio in presenza di ulteriore pratica non convertita. In caso di pratica respinta, le giornate non sono da considerare al fine del raggiungimento delle 30 giornate. E’ opportuno valutare il motivo della respinta che potrebbe essere valido per il solo periodo della pratica in esame oppure anche per pratiche successive.
Nel caso la pratica selezionata non sia stata convertita è necessario valutare la presenza di requisiti per il congedo COVID-19 di giornate residue per nucleo familiare rispetto alle 30 giornate previste.
In caso positivo sono possibili i seguenti scenari
– le giornate residue coprono l’intero periodo di prolungamento di congedo parentale: è necessario annullare il prolungamento se possibile oppure respingerlo annullando la comunicazione. In entrambi i casi inserire la seguente motivazione: pratica annullata/respinta, acquisire e definire Congedo COVID-19
– le giornate residue non coprono l’intero periodo di prolungamento di congedo parentale: è necessario ridurre il periodo di prolungamento di congedo parentale del numero di giornate residue.
Sia per lo scenario a) che per lo scenario b) a seguire è necessario accedere all’applicazione intranet “Gestione Maternità” ed acquisire il periodo accoglibile come Congedo COVID-19 indicando come motivo di acquisizione da operatore ‘Emergenza COVID-19’ compatibile con sole pratiche di Congedo Parentale con periodo ricadente nel periodo dal 05/03/2020 al 31/07/2020. Come numero di protocollo indicare quello della domanda di prolungamento di congedo parentale.
Ad integrazione di quanto indicato nel messaggio hermes 0001803 del 29/04/2020, anche per quanto riguarda le pratiche di prolungamento di congedo parentale a conguaglio convertite automaticamente e ANNULLATE in procedura è necessario acquisire il periodo come Congedo COVID-19 nell’applicazione intranet “Gestione Maternità” analogamente a quanto già indicato per le pratiche a pagamento diretto.
Per l’individuazione di tali pratiche è possibile utilizzare la voce di menu Liste a richiesta – “pratiche per emergenza COVID-19”.
In caso di esplicita richiesta del richiedente di ripristino di prolungamenti dei congedi parentali convertiti d’ufficio per periodi non ancora fruiti oppure in assenza di requisiti per congedi COVID-19 è possibile procedere come segue:
– il periodo di congedo covid-19 è contiguo ad un periodo di prolungamento di congedo parentale: modificare il periodo della pratica di prolungamento di congedo parentale per comprendere il periodo di congedo covid-19 e annullare il congedo covid-19 inserendo la seguente motivazione: pratica congedo covid-19 da conversione d’ufficio annullata /respinta su richiesta dell’interessato
– il periodo di congedo covid-19 NON è contiguo ad un periodo di prolungamento di congedo parentale: è necessario acquisire il periodo come Prolungamento di congedo parentale indicando come motivo di acquisizione da operatore ‘Altra pratica associata a domanda già acquisita’ e come numero di protocollo quello della domanda di prolungamento di congedo parentale convertito d’ufficio di cui si vuole il ripristino. Sarà sempre necessario annullare il congedo covid-19 inserendo la seguente motivazione: pratica congedo covid-19 da conversione d’ufficio annullata /respinta su richiesta dell’interessato
In caso di richiesta di rinuncia di periodi non fruiti come congedo covid-19 o di reiezione di periodi richiesti come congedo covid-19, è eccezionalmente consentito, su richiesta motivata dell’interessato, ove in possesso dei requisiti di legge, l’inserimento di domande di prolungamento di congedo parentale a copertura dei corrispondenti periodi pregressi di congedo covid-19 rinunciati o respinti.
Trattandosi di domande di prolungamento di congedo parentale riferite a periodi precedenti la domanda stessa, la struttura territoriale dovrà preventivamente valutare l’eccezionalità della situazione ed eventualmente acquisire nel gestionale una nuova domanda utilizzando lo stesso protocollo della originaria domanda di Congedo Covidv-19.
Applicazioni on line per l’acquisizione delle domande di Maternità:
‘Consultazione pratiche’ e ‘Consultazione domande’
I periodi di congedi COVID-19 acquisti e i periodi di congedo parentale convertiti in periodi di congedo COVID-19, possono essere visualizzati dall’utente accedendo ai servizi telematici INPS con le seguenti modalità:
1)- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
– selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”.
– selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
2)- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
3)- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’applicazione “Domande di Maternità online” prevede la voce di menù “Consultazione pratiche”; tale funzione presenta la lista di tutte le pratiche di maternità presenti nei sistemi dell’Istituto. Nella lista è specificato il tipo pratica e, cliccando sulla lente, il sistema mostra i dati riepilogativi della pratica e lo stato di lavorazione. Le pratiche per periodi di congedo COVID-19 riportano nella colonna ‘Tipo pratica’ la dicitura ‘Congedo COVID-19’.
L’utente può, inoltre, visualizzare la lista di tutte le domande di maternità inoltrate all’Istituto mediante diversi canali telematici (ON LINE, patronato, Contact Center Multicanale) cliccando sulla voce di menù “Consultazione domande”.
2. COMPATIBILITÀ CONGEDI COVID-19 CON BONUS BABY SITTING
Con le circolari 73 del 17/06/2020 e 81 del 08/07/2020 sono state comunicate le modifiche introdotte dal Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 relativamente alla alternatività di congedi covid-19 e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o a servizi integrativi per l’infanzia.
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” è stata aggiornata per segnalare e non bloccare la definizione di congedi covid-19 in presenza di richieste di bonus baby-sitting. In attesa di ulteriori aggiornamenti procedurali che saranno comunicati tramite messaggio hermes, sono a carico della sede le verifiche di presenza di bonus per l’acquisto per l’iscrizione ai centri estivi o a servizi integrativi per l’infanzia e la valutazione di compatibilità e incompatibilità descritte nella circolare 81 del 08/07/2020 punto 5.
3. RIPOSI GIORNALIERI PER LEGGE 104/1992 PER TITOLARE E PER ASSISTENZA A FAMILIARE DISABILE A PAGAMENTO DIRETTO CON PERIODO RICADENTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020
Con la circolare n. 81 dell’8/07/2020, punto 4 (Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato) sono state date indicazioni relativamente all’articolo 73 del decreto-legge n. 34/2020 che ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’applicazione “Gestione permessi legge 104/1992”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito” è stata integrata per recepire tali indicazioni come di seguito descritto.
Per le pratiche ricadenti in tutto o in parte nei mesi di Maggio e Giugno sono stati applicati le stesse regole attualmente previste per la coppia di mesi Marzo e Aprile (cfr. 001803 del 29/04/2020) quindi così come per le pratiche COVID19 di Marzo e Aprile, anche le pratiche COVID19 di Maggio e Giugno dovranno essere isolate al fine di lavorare le pratiche COVID19 con regole specifiche.
In sintesi:
– Per il mese di Marzo e Aprile rimane valida l’attuale gestione, mantenendo il limite mensile massimo pari a 15 giorni nel limite massimo di 18 giorni complessivi nei due mesi .
– La coppia di mesi Marzo-Aprile COVID19 sarà trattata separatamente dalla coppia di mesi Maggio-Giugno COVID19, applicando per Maggio-Giugno gli stessi criteri di suddivisione, capienza per richiedente/nucleo familiare, cumuli e sovrapposizioni già previsti per la coppia Marzo-Aprile COVID19.
– I giorni massimi richiedibili nel mese di Maggio e i giorni massimi richiedibili nel mese di Giugno sono pari a 15 giorni nel limite massimo di 18 giorni complessivi nei due mesi.
Le pratiche ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 1.5.2020 al 30.06 .2020 possono essere individuate accedendo alla voce di menù Lista Pratiche a richiesta – pratiche per stato
La lista prevede i seguenti filtri di ricerca
– Periodo
– Tipo pratica
– Stato pratica
– Tipo pagamento
Le colonne presenti sulla lista sono
– Pratica
– Tipo pratica
– Data presentazione
– Data inizio
– Data fine
– Stato
– CF
– Pag Dir
– Codice riassuntivo
– Data variazione
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