INPS – Messaggio 09 marzo 2018, n. 1073
Conguaglio fiscale di fine anno 2017 e rilascio e trasmissione in modalità telematica delle Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS) 2018. Rettifiche fiscali. Precisazioni in merito alle vittime del dovere
Conguaglio fiscale
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, determina in piattaforma fiscale il conguaglio fiscale di fine anno ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Si richiama di seguito, brevemente, la normativa che disciplina le operazioni del suddetto conguaglio.
I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR.
Si rammenta che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, relative a redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR non superiori a 18.000,00 euro sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
Stante la normativa vigente, le operazioni di conguaglio fiscale 2017 sulle prestazioni pensionistiche erogate da questo Istituto sono state attuate secondo le modalità di seguito indicate.
Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si è proceduto ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo.
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Il termine di rilascio delle CUS 2018, normativamente stabilito entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi, anche quest’anno è stato anticipato dall’Istituto al 28 febbraio u.s., rendendo disponibili nelle consuete modalità telematiche le Certificazioni Uniche Sintetiche 2018.
Come previsto dal comma 6-quinquies dell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine del 7 marzo l’INPS provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il flusso telematico delle Certificazioni Uniche Ordinarie, ai fini della predisposizione, entro il 15 aprile p.v., della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 – Redditi persone fisiche).
Rettifiche fiscali
Si comunica che in piattaforma fiscale la procedura di rettifica dei dati fiscali delle pensioni pubbliche e private, che alimentano la certificazione unica, è operativa e rimarrà attiva fino al 31 maggio 2018.
A tale procedura è possibile accedere dall’area intranet attraverso il seguente percorso: “Processi” > “Assicurato Pensionato” > “Gestione Reddituale Fiscali” > “Rettifica Certificazioni Fiscali 2018”.
Si rammenta che le rettifiche devono essere effettuate in tutti i casi in cui i dati delle pensioni, trasmessi a livello centrale alla piattaforma fiscale ai fini della successiva elaborazione delle CU 2018, non corrispondano agli importi effettivamente erogati per l’anno 2017, ivi inclusi, ai fini delle ritenute IRPEF, i conguagli da rinnovo operati nei mesi di gennaio e febbraio 2018; quindi, in tutti i casi in cui le variazioni fanno capo esclusivamente all’Istituto.
Si precisa, inoltre, che dette variazioni non generano automaticamente conguagli, né a debito né a credito; per la ragione precisata in tale fase i dati inseriti sono destinati a sostituire, in via esclusiva, quelli precedentemente inviati a piattaforma fiscale – memorizzati nel Gp3 dell’anno 2017 – e comportano l’aggiornamento dei dati presenti negli archivi delle pensioni in modalità asincrona e, quindi, non in tempo reale. Nella fase successiva, per effetto delle seguenti elaborazioni di piattaforma fiscale, dette rettifiche genereranno i relativi conguagli.
Tale procedura consentirà successivamente la stampa on line della CU 2018 rideterminata, ma i conguagli saranno effettivamente elaborati e resi disponibili successivamente, quando il dato sarà consolidato.
Per quanto concerne in particolare i redditi soggetti a tassazione separata, conformemente alla normativa fiscale vigente, le procedure di rinnovo non hanno effettuato operazioni di riallineamento delle ritenute fiscali. Al riguardo, in generale per le sistemazioni delle posizioni fiscali da parte delle Strutture territoriali si fa rinvio alle istruzioni operative di rettifica dati fiscali presenti nell’applicativo informatico della procedura in argomento.
Si richiama, altresì, l’attenzione sul carattere di eccezionalità di dette rettifiche che devono riguardare esclusivamente variazioni in capo all’Istituto. Resta fermo che, ove il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi all’INPS che procederà tempestivamente alla correzione dei dati.
Inoltre, si conferma che le variazioni delle detrazioni di imposta in competenza 2017, aventi effetti sul conguaglio fiscale, da effettuarsi su apposita richiesta degli interessati, saranno attive fino al 31 maggio 2018.
Nel caso in cui le stesse rettifiche comportino la rideterminazione del conguaglio fiscale, l’eventuale imposta a debito, non regolarizzata entro il termine ultimo di versamento del 16 marzo p.v., dovrà essere segnalata in piattaforma fiscale e versata all’erario.
In questo caso, inoltre, la rettifica produrrà la movimentazione del punto 473 della CU 2018 in aumento o in diminuzione qualora sia già stato compilato nella precedente CU 2018; con la trascrizione di un nuovo importo qualora non sia stato compilato nella precedente CU 2018.
Ai fini del rilascio della nuova CU 2018, si fa presente che l’Istituto è tenuto a comunicare al percipiente che la presente certificazione annulla e sostituisce la precedente; qualora intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dall’Inps (annotazione CF).
Vittime del dovere
Nel 2017 sono state defiscalizzate le pensioni relative alle vittime del dovere, per cui una prima elaborazione centralizzata effettuata sul rateo del mese di aprile ha operato per la maggior parte dei soggetti rimborsando sul rateo del mese di maggio l’IRPEF e l’acconto addizionale comunale trattenuti nei primi mesi dell’anno.
A partire dal rateo di maggio 2017 le Strutture territoriali dell’Istituto hanno, quindi, proceduto autonomamente all’attribuzione del beneficio e alla restituzione delle imposte trattenute.
A tale riguardo, al fine di consentire la corretta elaborazione di dette posizioni, si precisa che, nei casi in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 232/2016 l’interessato risultava già pensionato, ma non aveva ancora ottenuto il provvedimento di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, avendo già presentato la relativa domanda di riconoscimento, l’esenzione fiscale potrà essere applicata sui ratei maturati a partire dalla data della decorrenza del trattamento pensionistico erogato in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere e, quindi, dall’accertamento della relativa causa di servizio.
Tale beneficio non è in ogni caso applicato sui ratei di pensione maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232/2016.
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