INPS – Messaggio 10 aprile 2019, n. 1475
Messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019 – Precisazioni
Con il messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019 è stato comunicato che l’Istituto, allo scopo di migliorare gli strumenti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale e, in particolar modo, di favorire l’univoca individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, nonché la corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, ha istituto, nell’ambito del flusso Uniemens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”), un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.
Al riguardo, anche allo scopo di consentire ai datori di lavoro e agli incaricati dello svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, di perfezionare l’organizzazione degli elementi informativi sulla base delle procedure gestionali utilizzate, l’avvio dell’operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens, mediante la valorizzazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale”, è rinviato ai periodi di competenza del mese di maggio 2019.
In proposito, si rammenta che le istruzioni di cui al citato messaggio n. 803/2019 sono state fornite per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali relativi ai lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l’assicurazione economica di malattia. A titolo esemplificativo, quindi, l’elemento <TipoRetrMal> non deve essere compilato nelle denunce relative ai lavoratori con qualifica dirigenziale e ai lavoratori con qualifica impiegatizia del settore industria (NOTA 1).
Si evidenzia altresì che l’elemento <TipoRetrMal> è volto a connotare soltanto l’obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro e non le singole vicende relative all’evento malattia in sé considerato nel periodo di riferimento.
Pertanto, tale elemento deve essere compilato ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens di ciascuna mensilità a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e dalla effettiva presenza o meno del lavoratore nel periodo denunciato. Ai fini della individuazione del codice (“0”, “1” o “2”) da utilizzare occorrerà prendere a riferimento, come precisato nel messaggio n. 803/2019, le previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale. Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora il contratto o accordo predetto preveda che il lavoratore abbia diritto all’integrazione da parte del datore di lavoro, il codice da utilizzare sarà sempre “1” a prescindere dalla circostanza che effettivamente detta integrazione per qualsivoglia ragione, nel periodo di riferimento del flusso Uniemens, non venga effettivamente corrisposta al lavoratore o venga erogata in diversa misura (ad esempio, per superamento del numero dei giorni in cui l’integrazione è contrattualmente riconosciuta).
Si precisa, inoltre, che la compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> a decorrere dai periodi di competenza maggio 2019 è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese, pertanto, quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo, etc.), nella sussistenza, ovviamente, dei presupposti sopra accennati (impiego di lavoratori per i quali le norme vigenti prevedano, in astratto, l’assicurazione economica di malattia). Inoltre l’elemento in parola, essendo connesso unicamente ai profili attinenti alla regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro, trova la sua collocazione nella sezione denuncia individuale del tracciato Uniemens e non nelle sezioni specifiche dei fondi speciali, contenenti elementi informativi attinenti all’implementazione del conto assicurativo del lavoratore.
Da ultimo, si richiama l’attenzione delle aziende in ordine alla circostanza che la corresponsione durante la malattia della normale retribuzione, in forza degli obblighi contrattualmente assunti dal datore di lavoro, comporta che ai lavoratori la tutela economica previdenziale della malattia non possa essere in concreto riconosciuta. Infatti, considerata la natura compensativa della perdita di guadagno della prestazione di malattia, la tutela viene garantita, in caso di evento morboso, ai soli lavoratori che risultino essere destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia e che non percepiscano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento (o individuale se di miglior favore).
Pertanto, non è possibile per il datore di lavoro recuperare il trattamento economico erogato, in caso di malattia, al lavoratore in virtù dell’adempimento di un obbligo contrattuale. In tali casi, l’eventuale conguaglio operato dall’azienda è effettuato non a titolo di anticipazione dell’indennità a carico dell’Inps e, come tale, è da ritenersi indebito.
Da un punto di vista procedurale, per tali lavoratori il codice da valorizzare nell’elemento <TipoRetrMal> sarà sempre “2”, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento e dalla circostanza che effettivamente l’erogazione della retribuzione, per qualsivoglia ragione, nel periodo di riferimento del flusso Uniemens, non sia effettivamente corrisposta al lavoratore o venga erogata in diversa misura (ad esempio, per superamento del limite dei giorni in cui il trattamento retributivo è contrattualmente riconosciuto).
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Note:
(1) Fa eccezione il caso degli impiegati amministrativi dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, dalle imprese di spettacolo (es. imprese televisive, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, ecc.; cfr. art. 3, D.lgs.C.P.S. n. 708/1947, come adeguato ed integrato dai decreti ministeriali 15 marzo 2005) ai quali, sulla base della normativa vigente, spetta l’assicurazione economica di malattia, ancorché il datore di lavoro sia inquadrato nel settore “industria” (cfr. circolare la n. 124/2017); per tali lavoratori il nuovo elemento <TipoRetrMal> deve essere compilato.
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