INPS – Messaggio 10 dicembre 2018, n. 4621
Determinazione presidenziale n. 151 del 30 novembre 2018, avente ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati Inps da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
Con Determinazione presidenziale n. 151 del 30 novembre 2018 l’Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”.
L’attuale testo convenzionale, allegato al presente messaggio, ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Le Banche e gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa istanza, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è stato aggiornato l’articolo 17 della convenzione, rubricato “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” ed introdotto l’analogo articolo 16 nel Regolamento.
Lo schema di convenzione ed il Regolamento, inoltre, sono stati oggetto di una puntuale revisione che ha portato all’introduzione di nuovi articoli finalizzati a disciplinare il recupero dei crediti residui(cfr. art. 12 della convenzione e art. 9 del Regolamento), i rinnovi di contratto (cfr. art. 13 della convenzione e art. 10 del Regolamento) e la variazione beneficiari quote mensili ed altre modifiche(cfr. art. 15 della convenzione e art. 12 del Regolamento).
Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2017, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di 1,86 € (uno/86 euro), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico fino al 31.12.2019.
Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a 98,25 € (novantotto/25 euro), IVA esente, in ragione d’anno, per ciascun contratto di cessione, e 8,19 € (otto/19 euro) per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2019 al 31.12.2019.
L’Istituto provvederà a detrarre gli importi dovuti dall’ammontare complessivo delle rate di ammortamento oggetto di versamento.
Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi – Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, al seguente indirizzo email: convenzioni.cessionequinto@inps.it.
Allegato1
Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati inps da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione
Art. 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
E’ allegato alla presente Convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, il regolamento avente ad oggetto “Disposizioni per la cessione del quinto” adottato con la determinazione presidenziale n del 2018, di cui in premessa (di seguito regolamento).
Art. 2
Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..
Art. 3
Destinatari dei finanziamenti
Possono contrarre finanziamenti estinguibili con cessione della pensione fino ad un quinto della stessa i soggetti che percepiscono dall’INPS i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto dei Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..
Art. 4
Banche, intermediari finanziari ed r.t.i. autorizzati
Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini dell’adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l’INPS ovvero richiedere l’accreditamento prima dell’accettazione della presente proposta di convenzione.
L’INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.
Salvo quanto previsto ai comma precedente, possono, altresì, aderire alla presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo nonché gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare la propria attività.
Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al comma 2 del presente articolo è regolato, in particolare, dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata di data anteriore all’accettazione della presente convenzione. La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’INPS.
Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto comunque da questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento temporaneo si considera parte unica.
La facoltà dì recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende modificative o estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.
I membri del raggruppamento temporaneo di imprese sono solidalmente responsabili, nei confronti dell’INPS, dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.
Al raggruppamento temporaneo di imprese si applica, inoltre, in quanto compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non diversamente previsto nella convenzione medesima le disposizioni dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5
Copertura rischio premorienza
I finanziamenti, concessi dal soggetto convenzionato, da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato.
Il soggetto convenzionato provvede alla copertura del rischio dì premorienza facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegna, nel puntuale rispetto delle prescrizioni della Banca d’Italia, richiamate in premessa, a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per il soggetto convenzionato e gli operatori finanziari che a qualsiasi titolo dovessero succedergli nei contratti, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.
Art. 6
Durata dei finanziamenti
La durata massima dei finanziamenti da concedersi dal soggetto convenzionato è di dieci anni.
Art. 7
Comunicazione di quota cedibile
La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o dall’Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza del pensionato interessato alla cessione, attestata da copia di un documento di identità e con le opportune garanzie di tutela della riservatezza dei dati trattati, mediante l’apposita procedura telematica realizzata dall’INPS per i soggetti convenzionati.
La comunicazione di cedibilità rilasciata direttamente al pensionato dalla Sede IN PS potrà comunque essere utilizzata dai soggetti autorizzati ai fini della stipula del contratto di finanziamento.
Art. 8
Contratto e notifica
Il soggetto convenzionato si obbliga a notificare all’Istituto tutti i contratti di finanziamento sottoscritti con i pensionati utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica, finalizzata a garantire la semplificazione degli adempimenti e della relativa gestione; sono fatte salve speciali e motivate ipotesi che saranno oggetto di approvazione da parte dello stesso Istituto.
Il soggetto convenzionato dà espressamente atto e dichiara che al fine della stipula del contratto di finanziamento non è necessario che il pensionato interessato sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso la società aderente.
Art. 9
Tasso di interesse, oneri e spese
Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che i tassì di interesse soglia convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, anche ai seguenti costi, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, come integrato dal provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, pertanto è obbligatoria l’inclusione nel TAEG di:
– commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all’Intermediario finanziario, inclusi gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario;
– importo degli oneri dovuti all’Istituto per il servizio prestato, indicati nell’art. 12;
importo del premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di premorienza (ove presente);
– imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.
Il soggetto convenzionato si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 e da tutte le altre disposizioni.
Art. 10
Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento
Il soggetto convenzionato provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) – comprensivi di tutti t costi relativi al finanziamento – di cui alla tabella che verrà pubblicata trimestralmente dall’INPS sul proprio sito istituzionale, secondo io schema seguente:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (TAEG)
Classi di età (*) | Classe di importo del finanziamento |
Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro | |
fino a 59 anni60-64 65-69 70-74 75-79 |
(*) Le classi d’età si intendono alla scadenza del piano.
I predetti tassi soglia TAEG, da utilizzare per la convenzione, sono determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per la categoria di operazioni denominata “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96.
In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfettaria a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinti per classi di età.
I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento alle date dell’1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno, sulla base della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che recepisce la rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia.
I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti relazioni:
TAEGf <15.000=TEGM<15.000 x (1-37%) + Af
TAEGf>15.000=TEGM>15.000 x (1-32%) + Af
dove f rappresenta le diverse fasce di età e Af il costo dell’assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue
INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE CASO MORTE
classe di importo del finanziamento
Classi di età | Fino a 15.000 euro | Oltre 15.000 euro |
fino a 59 anni | 1,30 | 1,30 |
60-64 | 2,10 | 2,10 |
65-69 | 2,90 | 2,90 |
70-74 | 3,60 | 3,60 |
75-79 | 4,40 | 4,40 |
I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.
Per la verifica del rispetto della convenzione, il capitale effettivamente erogato C, a fronte di una rata mensile R, non potrà essere inferiore a quello determinato come segue:
C=R x 1-(1+i12)-t/i12
dove t è il numero delle rate mensili e
i12=(1+i)1/12-1
è il tasso frazionato mensile corrispondente al tasso soglia i
Art. 11
Trattenute sulla pensione
Il soggetto convenzionato prende espressamente atto che l’Istituto effettuerà le trattenute entro i ¡¡miti del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di finanziamento.
Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia dei trattamento minimo di legge.
In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l’Istituto mediante opportuni strumenti tecnologici renderà nota la variazione rispetto alla rata contrattuale al soggetto convenzionato.
Per gli effetti di cui al precedente comma l’Istituto continua ad effettuare le trattenute mensili della rata contrattuale entro l’importo rideterminato della quota cedibile.
Il soggetto convenzionato, da parte sua, deve comunicare tempestivamente alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario l’avvenuta estinzione anticipata del prestito.
Art. 12
Recupero crediti residui
Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell’interessato tramite l’apposita funzione di “accodamento”, il soggetto convenzionato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che lo stesso dichiara di ben conoscere anche se non materialmente allegato.
Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.
Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto convenzionato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Istituto.
Art. 13
Rinnovi di contratto
Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. rinnovo “esterno”, le rate di inizio piano sono recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva analogamente a quanto previsto dall’art. 11 (trattenute sulla pensione), comma 2, e dall’art. 12 (Recupero crediti residui) della presente convenzione.
A tal fine i soggetti convenzionati il cui contratto viene estinto si impegnano – a seguito di apposita informativa da parte dell’INPS – a cristallizzare la data di scadenza del conto estintivo del proprio debito residuo all’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la notifica all’INPS medesimo del contratto di rinnovo da parte del nuovo cessionario.
I soggetti convenzionati si obbligano altresì alla restituzione ai cedente/pensionato delle quote incassate nel periodo che va dalla decorrenza giuridica del contratto di rinnovo fino al mese precedente a quello di impianto della nuova trattenuta sulla pensione a favore della società che effettua il rinnovo stesso.
I soggetti convenzionati prendono atto, in ogni caso, che fino alla data di rilascio della nuova procedura dedicata, le rate di inizio piano continuano ad essere compensate tra le parti secondo la prassi attualmente in uso, di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.
Art. 14
Oneri
Il soggetto convenzionato prende espressamente atto e accetta che ciascun finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l’INPS la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
Il soggetto convenzionato si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 1,86 € (IVA esente) fino al 31.12.2019
Qualora gli oneri di cui al comma precedente vengano posti a carico del pensionato cedente, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del finanziamento.
L’Istituto provvederà a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo delle rate di ammortamento oggetto di versamento.
Qualora non sia possibile detrarre l’importo degli oneri con la modalità di cui al comma precedente, l’Istituto, tramite PEC, ne richiederà la corresponsione al soggetto convenzionato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.
Il mancato pagamento degli oneri entro la data indicata nella PEC di richiesta è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’Istituto ed il recupero viene effettuato mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 15
Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche
A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all’incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l’ammortamento del finanziamento, il soggetto convenzionato espressamente si impegna a comunicare immediatamente all’Istituto ogni e qualsiasi informazione necessaria a consentire gli adempimenti del medesimo e a richiedere tempestivamente all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario.
Il soggetto convenzionato procederà agli adempimenti di cui al comma precedente utilizzando esclusivamente le procedure dedicate che l’Istituto gli indicherà; lo stesso soggetto convenzionato, prende atto, in ogni caso, che fino alla data della messa in atto delle suddette procedure dedicate, la migrazione dei piani di ammortamento dovrà essere effettuata secondo la prassi attualmente vigente, che dichiara di ben conoscere.
In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto convenzionato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall’Istituto, in accordo a quanto previsto all’art. 16.
Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che non saranno possibili, né ammesse, surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell’INPS; conseguentemente il soggetto convenzionato, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, si impegnano ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.
Art. 16
Responsabilità e adempimenti
Le parti convengono che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell’INPS in ordine al buon esito dell’operazione di finanziamento nel suo complesso ed alle singole trattenute, anche con riferimento alla fase esecutiva e di ammortamento ove la stessa sia effettuata da soggetti diversi da quelli convenzionati o dei quali non sia stata data tempestiva notifica a mente dell’art. 15, commi 1 e 2, nonché in riferimento al buon fine dei contratti assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del pensionato.
In particolare l’Istituto non sarà responsabile per ritardi nell’esecuzione delle trattenute dovuti a notifiche trasmesse con modalità diverse da quelle previste
o erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti.
E’ altresì esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in caso di riduzione o azzeramento della quota cedibile, per effetto di variazioni in diminuzione della capienza della pensione.
E’ inoltre esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in merito alla mancata prosecuzione dell’ammortamento del prestito concesso a titolo di cessione del quinto della pensione da parte del soggetto convenzionato, derivante da impossibilità sopravvenuta all’adempimento, ai sensi dell’art. 1256 e seguenti del codice civile. Conseguentemente, al verificarsi di circostanze riconducibili ai predetti articoli, l’obbligazione in capo all’INPS, quale terzo debitore ceduto, si intende automaticamente estinta.
Per gli effetti di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, le eventuali quote di cessione della pensione oggetto di riaccredito presso l’INPS saranno da questi restituite al pensionato medesimo.
L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate al soggetto convenzionato gli importi relativi alle quote che vengano corrisposte indebitamente nei mesi precedenti l’effettiva eliminazione della pensione.
Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede, tramite PEC, gli importi da restituire al soggetto convenzionato che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dal soggetto convenzionato a seguito dell’eliminazione della pensione è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’INPS.
Il soggetto convenzionato, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente al pensionato le quote versate dall’INPS dopo l’estinzione – anche anticipata – del finanziamento, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.
Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 e ss.mm.ii., e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter, costituiscono causa di risoluzione della convenzione.
Art. 17
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nei precedente art. 6, ad opera dell’INPS.
La Banca o l’Intermediario finanziario, una volta acquisita l’informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa mediante l’utilizzo dell’apposita procedura telematica o, successivamente, attraverso l’invio da parte dell’INPS del flusso contabile mensile ai sensi dell’art. 8 divengono “Titolari del trattamento” e si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni di trattamento, la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
La Banca o l’Intermediario finanziario cureranno che i dati relativi alla quota cedibile siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata.
La Banca o l’Intermediario finanziario assicurano che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
Per le attività oggetto della presente convenzione sono ammessi ad accedere alla procedura soltanto gli operatori per i quali la Banca o l’Intermediario finanziario abbiano richiesto all’INPS ed ottenuto l’attribuzione di uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al presente accordo.
In conformità a quanto al precedente comma, la Banca o l’Intermediario finanziario avranno cura di designare tali persone fisiche quali “Persone autorizzate” al trattamento (figura del trattamento riconducibile all’ “Incaricato del trattamento” ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018).
A cura della Banca o dell’Intermediario finanziario, verrà consegnata al pensionato la lettera di benestare, nella quale, tra l’altro, verrà specificato che I’INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali variazioni della misura della quota cedibile che dovessero successivamente intervenire nel corso del finanziamento.
Art. 18
Periodo di validità della convenzione
La convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo e fino al giorno 31 dicembre 2019, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 19
Buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con l’espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.
Le parti contraenti si obbligano reciprocamente al rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti, all’applicazione puntuale delle pattuizioni sul miglioramento dei tassi di finanziamento, nonché agli obblighi di comunicazione e cooperazione, anche in relazione alle vicende di cui all’art. 15, comma 1.
E’ prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata anticipata via fax.
Tenuto conto che il soggetto convenzionato è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con determinazione presidenziale;
b) perdita, In capo al soggetto convenzionato, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, al sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) intervenute modifiche normative che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
d) eventuali misure inibitorie adottate nel confronti del soggetto convenzionato (anche se solo in confronto di uno dei componenti del soggetto se in forma associativa, salva diversa valutazione dell’Istituto) dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 e ss.mm.ii e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter dello stesso TUB;
e) mancato rispetto dei tassi prestabiliti e corretto utilizzo della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato;
f) mancata comunicazione tempestiva alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario dell’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento;
g) mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta;
h) mancata restituzione delle quote indebitamente versate successivamente all’eliminazione della pensione;
i) uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato, violazione degli obblighi di cui all’art. 15 comma 1 e comunque dei doveri di comunicazione e cooperazione secondo buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.;
j) violazione degli obblighi di cui all’articolo 13 della presente convenzione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
L’INPS, ove intervengano modifiche dell’assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.
La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 20
Attività di comunicazione e divulgazione della convezione
L’INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla presente convenzione mediante pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell’identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima, in apposita sezione facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale.
L’uso improprio e/o fuorviante dell’adesione alla presente convenzione ovvero del logo e della modulistica dell’INPS, sarà riferito alla competente Autorità tutoria e/o inquirente, per i provvedimenti di rispettiva competenza, salvo II diritto dell’Inps di agire in ogni consentita sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 21
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel regolamento, che viene integralmente accettato con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii, e alle condizioni generali dei contratti.
Art. 22
Foro competente
La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalia esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.
Art. 23
Domicilio
Agli effetti del presente atto, l’INPS elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.
Il soggetto convenzionato, a sua volta, assume domicilio nella sua sede legale come in epigrafe indicata.
Art. 24
Oneri fiscali
II versamento per l’imposta di bollo a carico del soggetto convenzionato deve essere effettuato mediante il modello F23, utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.
Allegato 2
“Disposizioni per la cessione del quinto”
Articolo 1
Ambito di applicazione
Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n, 180, come modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n, 80, e dall’articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.
Articolo 2
Intermediari finanziari autorizzati
L’Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli Intermediari individuati dall’articolo 1 del Decreto.
L’esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all’accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.
Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all’Istituto i seguenti dati:
– Codice ABI;
– numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d’Italia;
– ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
– partita IVA e/o il codice fiscale;
– codice IBAN
Articolo 3
Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità
Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall’Istituto, la comunicazione di cedibilità.
La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.
Articolo 4
Notifica della cessione
La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa, alla Sede dell’Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
L’Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell’esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall’Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.
Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 8.
Articolo 5
Trattamenti non cedibili
Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto:
– pensioni e assegni sociali;
– trattamenti di invalidità civile;
– assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
– assegni straordinari di sostegno al reddito;
– pensioni a carico degli Enti creditizi;
– assegni al nucleo familiare;
– ape sociale.
Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.
Articolo 6
Quota cedibile
Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 11, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.
L’importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
Qualora l’importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza della predetta differenza.
Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
I trattamenti pensionistici di cui all’articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.
Articolo 7
T.A.E.G. applicato al finanziamento
Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.
Per l’applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il “tasso soglia” del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Articolo 8
Trattenute sulla pensione
L’Istituto avvia le trattenute sulla pensione e il conseguente versamento della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.
Articolo 9
Recupero crediti residuo
Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell’interessato tramite l’apposita funzione di “accodamento”, il soggetto accreditato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che lo stesso dichiara di ben conoscere.
Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.
Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, cosi come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto accreditato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Istituto.
Articolo 10
Rinnovi di contratto
Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. rinnovo “esterno”, le rate di inizio piano sono recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva analogamente a quanto previsto dall’art. 8 (Trattenute sulla pensione), comma 2, e dall’art. 9 (Recupero crediti residui) del presente regolamento.
A tal fine i soggetti accreditati il cui contratto viene estinto si impegnano – a seguito di apposita informativa da parte dell’INPS – a cristallizzare la data di scadenza del conto estintivo del proprio debito residuo all’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la notifica all’INPS medesimo del contratto di rinnovo da parte del nuovo cessionario.
I soggetti accreditati si obbligano altresì alla restituzione al cedente/pensionato delle quote incassate nel periodo che va dalla decorrenza giuridica del contratto di rinnovo fino al mese precedente a quello di impianto della nuova trattenuta sulla pensione a favore della società che effettua il rinnovo stesso.
I soggetti accreditati prendono atto, in ogni caso, che fino alla data di rilascio della nuova procedura dedicata, le rate di inizio piano continuano ad essere compensate tra le parti secondo la prassi attualmente in uso, di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.
Articolo 11
Modifiche della quota cedibile
La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.
La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L’INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l’INPS rende disponibile l’importo variato della quota cedibile alla Banca od Intermediario Finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.
Articolo 12
Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche
A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all’incasso o, comunque, qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l’ammortamento del finanziamento, la Banca e o l’Intermediario Finanziario è tenuto a comunicare immediatamente all’Istituto ogni e qualsiasi informazione necessaria a consentire gli adempimenti de! medesimo e a richiedere tempestivamente all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario.
Il soggetto accreditato procederà agli adempimenti di cui al comma precedente utilizzando esclusivamente le procedure dedicate che l’Istituto gli indicherà; lo stesso prende atto, in ogni caso, che fino alla data della messa in atto delle suddette procedure dedicate, la migrazione dei piani di ammortamento dovrà essere effettuata secondo la prassi attualmente vigente, che dichiara di ben conoscere.
In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto accreditato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto in favore della società cedente/mandante a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di regolarizzazione direttamente tra le parti contraenti il relativo l’atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall’Istituto.
Non sono possibili né ammesse surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell’INPS; conseguentemente le Banche e gli Intermediari Finanziari, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, sono tenuti ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.
Articolo 13
Eliminazione della pensione
In caso di eliminazione della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell’effettiva eliminazione della pensione.
Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all’Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte dell’Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2.
Articolo 14
Estinzione anticipata di prestiti
Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.
L’INPS provvede all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.
Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto ai cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell’estinzione del prestito.
Qualora l’estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3 , 4 e 10 delle presenti disposizioni.
Articolo 15
Rimborso oneri
Il cessionario si impegna a corrispondere all’Istituto un onere annuo per l’attività prestata.
Nei confronti degli Intermediari Finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 1,86 € (IVA esente) fino al 31.12.2019.
Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l’onere, da corrispondersi, è pari a:
98,25 (euro novantotto/25), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 8,19 (euro otto/19) per estrazione del rateo pensionistico dal 1.1.2019 al 31.12.2019.
L’INPS provvede a detrarre l’importo dovuto da ciascun soggetto accreditato dall’ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.
Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all’Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.
Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.
Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte dell’Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2.
Articolo 16
Regole per il trattamento dei dati personali
L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE 201/679 e dal d. Igs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. Igs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
L’INPS e i soggetti di cui al precedente comma 1 si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt, 5 e 6 del citato Regolamento UE, per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e solo se strettamente connessi agli scopi di cui al presente Regolamento. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
In particolare, le suddette parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE.
Particolari misure sono previste per i trattamenti dei dati da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati con l’INPS.
Articolo 17
Pubblicazione
Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell’Istituto.
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