INPS – Messaggio 10 giugno 2013, n. 9392
Assegno per il Nucleo Familiare – Autorizzazioni ANF per lavoratori turnisti e giornalieri del commercio
L’autorizzazione all’erogazione dei trattamenti di famiglia è stabilita dall’art. 47 del D.P.R. 797/1955 il quale recita che “Nei casi previsti agli articoli 4, terzo e quarto comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
La norma è applicabile anche all’Assegno per il Nucleo Familiare introdotto dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, che per gli aspetti non espressamente previsti rinvia al D.P.R. 30 Maggio 1955, n. 797.
Nella circolare n.136 del 3 giugno 1991 avente per oggetto “Regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l’erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ed ai correlati adempimenti dei datori di lavoro. Trattamenti di famiglia e di fine rapporto” viene riportato quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 1989 la quale all’art. 2 stabilisce che la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare è subordinata a preventiva autorizzazione dell’INPS quando il nucleo familiare stesso comprenda:
-figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati, figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, figli naturali (propri o del coniuge) riconosciuti dall’altro genitore, figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell’altro genitore (come nel caso di abbandono);
– fratelli, sorelle e nipoti;
– familiari inabili per i quali non risulti già documentata l’invalidità al 100%;
– familiari residenti all’estero in Stati membri della CEE o convenzionati;
– familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio.
In particolare, per la voce indicata al precedente punto 5) si deve far riferimento a quanto previsto con circolare n.18899 Obg. del 18 novembre 1948.
In tale circolare, infatti, viene indicato che “L’applicazione delle norme di cui alla lettera-circolare n.7856 U.C. del 15 maggio 1940, con la quale vennero stabilite delle speciali modalità per la determinazione e la riscossione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera periodicamente come turnisti, o saltuariamente come giornalieri, alle dipendenze di panificatori, barbieri, parrucchieri, alberghi o esercizi pubblici ha determinato, col mutare della situazione salariale, un maggior carico contributivo nei confronti dei lavoratori in parola rispetto ai lavoratori fissi della stessa categoria”.
Premesso quanto sopra la circolare dispone che, allo scopo di semplificare gli adempimenti delle aziende e consentire concrete possibilità di controllo, gli adempimenti relativi al versamento dei contributi devono seguire specifiche modalità: “ogni ditta deve compilare mensilmente un elenco nominativo del personale turnista e giornaliero che ha prestato la propria opera alle sue dipendenze nel corso del mese precedente” ed inviare il relativo modulo alla Sede competente che, “sulla base dei dati contenuti nei moduli di denuncia ricevuti provvederà ad intestare ad ogni lavoratore una scheda sulla quale verranno registrati per ogni mese i dati denunciati dalle varie ditte alle cui dipendenze il turnista ha lavorato nel corso del mese”.
Viene, altresì, evidenziato che “le particolari caratteristiche dei lavoratori in argomento impongono l’adozione di una speciale disciplina anche in materia di presentazione dei documenti e di riconoscimento del diritto agli Assegni familiari”. A tal proposito, si dispone che in deroga al sistema in uso i datori di lavoro non devono trattenere la documentazione esibita dal lavoratore ma hanno il compito di trasmetterla al completo alle Sedi dell’Istituto che provvedono a rilasciare all’avente diritto una “speciale autorizzazione per tutte le persone a carico, con indicazione precisa del nominativo di esse, della loro categoria (coniuge, figli o equiparati, genitori o equiparati), della scadenza di validità” provvedendo a “sovrastampare in esse l’indicazione per turnisti – da conservare dal prestatore d’opera”. Per tali lavoratori il pagamento degli assegni deve essere riferito alle giornate di effettiva presenza al lavoro, entro il limite massimo di 26 assegni giornalieri al mese.
Alla luce di quanto esposto, le motivazioni che hanno portato all’inserimento dei “lavoratori turnisti e giornalieri del commercio” tra le figure per cui necessita la preventiva autorizzazione dell’Inps alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo familiare da parte dei datori di lavoro, oggi non risultano più individuabili.
Infatti, oltre a non essere più ravvisabile una situazione in cui il datore di lavoro trasmette all’Inps la documentazione ai fini Anf esibita dai lavoratori allo scopo di far rilasciare l’autorizzazione agli aventi diritto o l’obbligo di seguire gli adempimenti relativi al versamento dei contributi secondo le modalità su esposte, appare evidente che la figura di “lavoratori turnisti e giornalieri del commercio”, così come intesa nelle norme citate, non trova corrispondenza tra le attuali figure di lavoro essendo stata sostituita da altre tipologie di lavoro intermittente.
Ciò viene anche avvalorato da quanto disposto con circolare n. 18 del 1/2/2005, in cui sono riepilogate le forme di lavoro previste dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni e nella successiva circolare n.41 del 13/3/2006, relativa agli effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di lavoro.
Tale figura di lavoro non viene, tra l’altro, rappresentata nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce contributive individuali mensili.
Premesso quanto sopra si ritiene che la tipologia “familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio” non deve essere più considerata tra i casi per i quali necessita la preventiva autorizzazione Anf e pertanto la relativa procedura telematica di presentazione domanda “Autorizzazioni Anf” verrà aggiornata eliminando la corrispondente voce.
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