INPS – Messaggio 10 maggio 2017, n. 1938
Prestazioni familiari rientranti nell’ambito di applicazione dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 – Chiarimenti
Recentemente è stato segnalato a questa Direzione centrale che, in risposta al formulario E411 di richiesta di informazioni sul diritto alle prestazioni familiari proveniente da un’Istituzione di sicurezza sociale europea, alcune Strutture abbiano indicato tra le prestazioni percepite, oltre all’Assegno al nucleo familiare (legge n. 153/1988) e agli Assegni familiari (T.U.A.F. DPR. n. 797/1955), le seguenti prestazioni di natura assistenziale: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/1998 e s.m.i), Assegno di maternità concesso dai Comuni (art. 74 d. lgs. N. 151/2001) e Assegno a sostegno della natalità (art. 1 commi 125 – 129 l. n. 190/2014).
All’esito di specifici approfondimenti, si è ritenuto necessario formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per verificare se le succitate prestazioni assistenziali potessero essere incluse o meno nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dal Regolamento CE n. 883/2004 di base e dal Regolamento CE n. 987/2009 di applicazione.
Il Ministero, nell’esprimere il proprio parere, ha condiviso l’orientamento dell’Istituto, secondo il quale, così come disposto con la circolare n. 86/2010, le prestazioni familiari previste dalla legislazione italiana – a cui sono integralmente applicabili le disposizioni del Titolo III Capitolo 8 del Regolamento di base – sono quelle di natura tipicamente previdenziale, ossia legate alla contribuzione del lavoratore e precisamente:
1. l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici;
2. gli assegni familiari e le quote di maggiorazione.
Come segnalato dal Ministero, si fa presente ad ogni buon fine, che è attualmente all’esame del Consiglio U.E., una proposta di modifica del Regolamento 883/2004, che contiene anche nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all’educazione dei figli.
Pertanto, nelle more del completamento del processo di modifica di cui sopra, e in conformità a quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dei Regolamenti CE di sicurezza sociale le precitate prestazioni di carattere assistenziale, l’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune, l’Assegno di maternità concesso dai Comuni e l’Assegno a sostegno della natalità.
Nel riscontrare le richieste relative al diritto a prestazioni familiari provenienti dalle Istituzioni estere, si raccomanda agli operatori nella predisposizione e compilazione degli appositi formulari (E411 o Paper SED serie F), di fornire le informazioni relative alle prestazioni familiari con esclusivo riferimento a quelle richiamate ai punti 1 e 2 del presente messaggio.
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