INPS – Messaggio 10 novembre 2017, n. 4472
Pensioni delle gestioni private – Sospensione delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2014 (campagna 2015)
1. Gestione della campagna reddituale 2015 – redditi dell’anno 2014
In applicazione di quanto disposto dal comma 10 bis, art.35, del D.L n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono state ricostituite, a livello centrale, le pensioni per le quali alla data dell’elaborazione non risultavano rientrati i redditi dell’anno 2014.
Tale attività rappresenta l’ultima fase della trattazione centrale della campagna reddituale 2015 – redditi dell’anno 2014, della quale si ripercorrono in premessa le attività già effettuata a cura della Direzione Generale.
1.1 Residenti in Italia
Queste le operazioni effettuate:
– emissione
– ricalcolo delle pensioni dei residenti all’estero con le informazioni reddituali pervenute (messaggio n. 4860 del 1° dicembre 2016);
– invio delle lettere di sollecito ai soggetti le cui dichiarazioni reddituali non risultavano rientrate
– lavorazione delle pensioni per i quali sono rientrati i redditi 2014 sollecitati (messagio n. 3079 del 24 luglio 2017)
1.2 Residenti all’estero
Queste le operazioni effettuate:
– emissione
– ricalcolo delle pensioni dei residenti all’estero con le informazioni reddituali pervenute (messaggio n. 3318 del 5 agosto 2016);
– invio delle lettere di sollecito ai soggetti le cui dichiarazioni reddituali non risultavano rientrate
– lavorazione delle pensioni per i quali sono rientrati i redditi 2014 sollecitati contestualmente alla elaborazione relativa alla campagna REDEST2016 – anno 2015
2. Criteri di lavorazione
La lavorazione centrale ha valutato la situazione reddituale memorizzata in archivio per il soggetto e, se rilevante rispetto alla prestazione effettivamente percepita, per il coniuge.
Si precisa che l’elaborazione ha tenuto conto dell’inadempienza rispetto alla comunicazione di redditi diversi da quelli memorizzati nel Casellario Pensioni, che vengono comunque presi in considerazione dai programmi in occasione di ogni ricostituzione effettuata sia a livello centrale che a cura della sede.
Per le pensioni dell’AGO, anche in regime di Convenzioni Internazionali e delle prestazioni assistenziali, la lavorazione è stata effettuata a periodo chiuso, ed ha pertanto interessato le prestazioni erogate negli anni gli anni 2014 e/o 2015.
E’ stata pertanto impostata come data fine calcolo arretrati la data del 31 dicembre 2015.
Le prestazioni relative agli anni successivi non sono state ricalcolate e sono rimaste invariate.
3. Effetti della revoca sulle prestazioni collegate al reddito
Sono state esaminate tutte le prestazioni effettivamente corrisposte collegate al reddito dell’anno 2014.
Si rammentano gli effetti della sospensione su ciascuna tipologia di prestazione collegata al reddito.
Prestazione | Concessione | Effetto sulla prestazione | |
Prima | successiva alla prima | ||
Integrazione ex L. 638/83 e ex art. 4 DL 503/92 | X | Non si attribuisce | |
x | Cristallizzazione | ||
Integrazione AOI ex L. 222/84 | X | x | Non si attribuisce |
Incumulabilità pensione superstiti art. 1, comma 41 L.335/1995 | X | Trattenuta massima 50% | |
x | Cristallizzazione ovvero trattenuta 50%, a seconda della decorrenza della pensione | ||
Incumulabilità AOI Art. 1, comma 42, L. 335/1995 | X | x | Trattenuta massima 50% o cristallizzazione |
Integrazione ex L. 385/2000 | X | x | Non si attribuisce |
Maggiorazioni sociali e incremento maggiorazione sociale | X | x | Non si attribuiscono |
Assegno sociale | X | x | Non si attribuisce (azzeramento importo) |
Pensione sociale | x | Non si attribuisce (azzeramento importo) | |
Invalidità civile | X | x | Non si attribuisce (azzeramento importo) |
Maggiorazione prestazioni assistenziali | X | x | Non si attribuisce |
Importo aggiuntivo (finanziaria 2001) | X | x | Non si attribuisce |
Somma aggiuntiva pensioni basse (quattordicesima) | X | x | Non si attribuisce |
Si ricorda che i trattamenti di famiglia non sono interessati dall’applicazione della revoca.
4. Arco temporale di incidenza degli anni reddito
L’anno reddito 2014 incide sul diritto e sulla misura delle prestazioni per il periodo dal 1° gennaio 2015- al 31 dicembre 2015.
Per le prime concessioni di prestazioni collegate al reddito, il reddito viene utilizzato per l’intero anno 2014 (1° gennaio – 31 dicembre 2014) e per l’anno successivo (1° gennaio -31 dicembre 2015).
Per l’incumulabilità con i redditi da lavoro, il reddito 2014 incide per le prestazioni corrisposte nel 2014.
Per le pensioni dei soggetti interessati dall’operazione è stata memorizzata nella sezione dei cumuli reddituali del GP2KE/MRIL l’informazione “sospensione”
09Z=2014 10E= 0,00 11=7006017 12E= 0,00 13E= 0,00
10P= 0,00 10CP=C 10D= 0,00 10CD=S
12P= 0,00 12CP=C 12D= 0,00 12CD=S
13P= 0,00 13CP=C 13D= 0,00 13CD=S
RIL=SOSPENSIONE RIL2=
Analoga informazione viene memorizzata nella sezione reddituale (funzione “R”) del GAPNE/GAPNEWEB:
ANNO 2014
TITOLARE REDDITI NON DICHIARATI – SOSPENSIONE
La notizia è consultabile anche attraverso la funzione “F” del GAPNE
CATEG. = 001 SEDE = xx00 CERTIF. 12345678 COD.FISC. = AAABBB01A01A000A
ANNO RICH. = 2014 TIPO RICH.= N – RICHIESTA RED INVIATA AL PENSIONATO
TIPO INVIO = I (CAMPAGNA RED ITALIANA) INVIO MOD. = 01-05-2015
SPED. SOL. = ESITO = RICEZ. SOL. = PRES.NE DICH.= PROC. = SOSP. PEN.NE = S DATA ELAB=
6. Pensioni dell’AGO, anche in regime internazionali, e delle prestazioni assistenziali
Come rammentato in premessa, per le pensioni dell’AGO, anche in regime internazionale, e delle prestazioni assistenziali la lavorazione è stata effettuata a periodo chiuso, ed ha pertanto interessato il solo anno 2015, o anche l’anno 2014, nel caso di prima erogazione della prestazione collegata al reddito. E’ stata pertanto impostata come data fine calcolo arretrati la data del 31.12.2015
Le prestazioni relative agli anni successivi non sono state elaborate e sono pertanto rimaste invariate.
ESEMPIO 1 – 2015: concessione successiva alla prima
CODICE VARIAZIONE: DB DATA AGGIORNAMENTO:22.10.2017
DECORRENZA INIZIO CALCOLO: 2014/01 DECORRENZA FINE CALCOLO:2015/12
IMPORTO CONGUAGLIO CALCOLATO:-230,49 CODICE PAGAMENTO ARRETRATI: 1
IMPORTO LORDO PENSIONE: ANNO: 2015 -231,66 TOTALE: -231,66
CONGUAGLIO SINDACALE: ANNO: 2015 -1,17 TOTALE: – 1,17
ESEMPIO 2 – 2014: prima concessione
CODICE VARIAZIONE: DB DATA AGGIORNAMENTO: 22.10.2017
DECORRENZA INIZIO CALCOLO: 2014/01 DECORRENZA FINE CALCOLO:2015/12
IMPORTO CONGUAGLIO CALCOLATO: -8775,54 CODICE PAGAMENTO ARRETRATI: 8
IMPORTO LORDO PENSIONE: ANNO: 2014 + 10,12
ANNO: 2015 -5 230,03
TOTALE: -5.219,91
CONG. FONDO 76: ANNO: 2014 +3.044,21
ANNO: 2015 + 511,42
TOTALE: +3.555,63
7. Pensioni dei Fondi speciali
Per le pensioni dei Fondi Speciali, la lavorazione è stata effettuata ricalcolando gli importi di pensione spettanti dal 1° gennaio 2014 fino alla prima cedola non estratta, quindi fino al 30 novembre 2017.
L’elaborazione ha pertanto dato luogo:
1.alla revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2014, in quanto non dichiarato;
2.alla sospensione delle prestazioni collegate ai redditi degli anni successivi al 2015, nel caso in cui dopo il 2014 non risulti presentato alcun reddito. In tal caso il ricalcolo della prestazione è stata effettuata replicando nella sezione reddituale dedicata la notizia dell’assenza di redditi fino all’anno in cui il reddito risulti dichiarato, ovvero fino alla mensilità attualmente in pagamento.
Pertanto:
– nel caso in cui successivamente all’anno 2014 siano presenti dichiarazioni reddituali, l’importo in pagamento è rimasto invariato;
– nel caso non siano presenti dichiarazioni reddituali per nessun anno successivo al 2014, l’importo in pagamento è stato aggiornato a partire dalla rata di dicembre 2017.
8. Individuazione delle posizioni elaborate
L’elenco delle pensioni interessate dalla lavorazione può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione indicato di seguito e le date dal 19 al 25 ottobre 2017
779 | sospensione da RED2015- con conguaglio a debito |
780 | sospensione da RED2015 – importo in pagamento invariato |
781 | sospensione da RED2015 – scartata al calcolo codice di scarto X |
721 | elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse |
745 | elaborazione importo aggiuntivo L.388/2000 |
9. Nuova lista degli scarti delle elaborazioni centrali da sospensione
Nella procedura “Pensioni da verificare” viene istituita una nuova lista dedicata, PENS0051, che contiene le pensioni scartate dalle lavorazioni di sospensione, finora confluite nella lista PENS0036.
Per tali posizioni è stata inserita in archivio l’indicazione della sospensione per l’anno omesso.
Le Sedi devono provvedere alla ricostituzione delle pensioni acquisendo i redditi relativi all’anno omesso e/o agli anni successivi.
Si rammenta che i redditi devono essere inserito solo se disponibili. A tal fine la sede valuterà le attività da intraprendere per acquisire presso l’interessato le informazioni relative ai redditi mancanti.
Qualora il reddito non venga inserito entro la ultima data utile prevista per ciascun anno, la ricostituzione della pensione comporterà la revoca definitiva.
Il debito sarà cosi calcolato:
– a partire dall’anno omesso fino alla rata corrente, se per gli anni successivi non è presente un reddito.
– a partire dall’anno omesso fino all’anno successivo a quello, omesso e per il quale è presente un reddito.
Si rammenta che l’ultima data utile per la sospensione dell’anno reddito 2014 è il 28 febbraio 2018.
La segnalazione sarà superata se la pensione risultaerà ricostituita dalla Sede successivamente all’inserimento nella lista.
10. Notifica dei debiti agli interessati
Ai titolari delle prestazioni revocate con riferimento all’anno 2014 e sospese con riferimento agli anni successivi, viene inviato il TE08IND.
In particolare, tutte le pratiche di indebito alle quali è stata attribuita la numerazione della serie 10 milioni, sono state memorizzate nella procedura Recupero indebiti nei seguenti stati:
– piano di recupero impostato dal centro: “in corso di recupero”;
– gestione del recupero a cura della Sede:
– se la notifica di indebito viene spedita centralmente: “inviata notifica”;
– se non è possibile inviare la notifica del debito a livello centrale: “da definire”. La notifica del debito dovrà essere effettuata a cura della Sede.
In merito ad eventuali contestazioni, da parte di soggetti debitori, riferite ai periodi di indebito ed all’invio/notifica delle note di indebito, si rimanda a quanto chiarito con PEI del 21 luglio 2015, indirizzata alle Direzioni Regionali, presente nella pagina Intranet > Funzioni Centrali> Pensioni > Aree Manageriali “Trattenute” > Quesiti Recupero Indebiti.
11. Gestione dei conguagli a debito
I conguagli a debito fino a 12,00 euro non sono stati recuperati, come previsto dalla determina presidenziale n. 45 del 1° luglio 2010.
Per l’impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.
I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di maggio 2018.
12. Ultima data utile per la presentazione della dichiarazione reddituale
L’ultima data utile per la presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte dei pensionati inadempienti è fissata al 28 febbraio 2018.
Se entro il termine stabilito viene resa la dichiarazione e ricostituita la posizione:
– la prestazione collegata al reddito delle pensioni dei fondi speciali viene ripristinata dal mese successivo alla ricostituzione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso; l’ eventuale conguaglio a credito deve essere gestito in compensazione del debito;
– la posizione debitoria riferita alla prestazione collegata al reddito delle pensioni AGO , C.I. e prestazioni assistenziali deve essere compensata con l’ eventuale credito generato.
Si invitano le sedi a ricostituire con immediatezza le prestazioni dei soggetti che hanno trasmesso i redditi con domanda di ricostituzione che non era stata lavorata al momento della ricostituzione centrale. Analogamente dovranno essere trattate con la massima urgenza le domande di ricostituzione che perverranno entro il termine del 28 febbraio 2018, dando la priorità alle posizioni per le quali il piano di recupero è stato impostato dal centro, come sopra indicato, dal 1° maggio 2018.
In assenza della lavorazione infatti sulla mensilità di maggio sarà avviato il recupero della prima rata del debito.
Nel caso di debito da gestire a cura della sede, il recupero non viene avviato automaticamente e deve essere trattato con le consuete modalità.
Si rammenta inoltre che nel caso in cui il soggetto sia titolare di più pensioni, le informazioni reddituali devono essere acquisite su tutte le pensioni delle quali il soggetto risulti titolare o familiare, e non solamente su quella per la quale è stata resa la dichiarazione.
Se entro il termine stabilito la dichiarazione non viene resa, si procederà alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate in relazione alla omessa dichiarazione. Le procedure di calcolo sono state infatti aggiornate per non consentire la corresponsione delle prestazioni collegate ai redditi dell’anno 2014 nei casi in cui la dichiarazione reddituale venga presentata oltre il termine del 28 febbraio 2018.
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