INPS – Messaggio 10 novembre 2017, n. 4491
Attività di vigilanza – recupero “benefici normativi e contributivi”. Indicazioni operative
Con l’allegata nota citata in oggetto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni operative in ordine al comportamento che il personale ispettivo deve adottare relativamente al recupero dei “benefici normativi e contributivi” di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (materia già disciplinata con la circolare n. 3 del 18 luglio 2017).
In particolare, l’Ispettorato, nel chiarire che “i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del citato art. 1, comma 1175” e che “Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line”, ha precisato che il meccanismo dell’invito a regolarizzare opera anche nell’ipotesi in cui le omissioni contributive siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori.
Al fine di garantire l’attivazione di tale iter procedurale, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli uffici amministrativi l’esito degli accertamenti effettuati, dando atto nel verbale degli effetti conseguenti alla mancata regolarizzazione delle omissioni contributive contestate.
L’Ispettorato chiarisce inoltre che “le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) e comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC”.
Viene inoltre ribadito che le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga “prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo”.
Infine, la nota dell’INL sottolinea che il procedimento di regolarizzazione di cui all’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 non trova applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A dello stesso D.M., costituenti cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, da comunicare tempestivamente agli Istituti per consentire di inibire il rilascio del DURC per i periodi indicati.
Allegato
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 17 ottobre 2017, n. 255
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