INPS – Messaggio 10 ottobre 2017, n. 3898
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Precisazioni concernenti la compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende con dipendenti.
Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data del suddetto evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Il medesimo art. 48 del D.L. 189/2016 al comma 13 ha, altresì, fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione, ovvero in alternativa in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017.
L’Istituto ha regolamentato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi riferiti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 con circolare n. 204/2016, mentre con riferimento ai territori colpiti dal sisma nel periodo 26 – 30 ottobre 2017, la sospensione in materia contributiva è stata disciplinata con circolare n. 2/2017. Infine, il messaggio n. 2174/2017 ha regolamentato la sospensione contributiva per i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Con messaggio n. 3124/2017 sono state, invece, fornite le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 30 ottobre 2017, rinviando a successivo messaggio la disciplina in materia di richiesta di rateazione del debito sospeso.
Ciò premesso, si ribadisce che – in coerenza con la suddetta previsione di legge e con l’impianto generale delineato dalle relative disposizioni amministrative sopra citate – i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire sino al periodo di paga di agosto 2017.
Pertanto, l’utilizzo della causale “N964” – finalizzata all’esposizione dell’importo dei contributi sospesi nella denuncia aziendale – cessa con il predetto periodo di paga (agosto 2017).
Contestualmente, cessa di avere validità il codice di autorizzazione “2J” contrassegnante le aziende destinatarie della sospensione contributiva in trattazione.
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