INPS – Messaggio 11 dicembre 2017, n. 4947
Indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE SOCIALE) – DPCM n. 88 del 23 maggio 2017 – Rilascio delle procedure di liquidazione
Si comunica che sono disponibili le procedure di liquidazione dell’indennità di cui all’articolo, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplinata dal DPCM 23 maggio 2017, n. 88 e dalla circolare n. 100 del 2017.
1. Categoria
Per la gestione della prestazione viene istituita la nuova categoria 143-APESOCIAL.
Si descrivono le relative caratteristiche
La prestazione è incompatibile (art. 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232):
– con trattamento pensionistico diretto a carico delle gestioni per le quali è previsto l’accesso AGO, forme sostitutive ed esclusive della medesima, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata;
– con pensioni dirette erogate da istituzione estera;
– con le prestazioni di accompagnamento a pensione (categorie 027 – VOCRED,028 – VOCOOP,029 – VOESO,043 – INDCOMM, 127 – CRED27,128 – COOP28, 198 – VESO33, 199 – VESO92).
E’ invece compatibile con:
– i trattamenti ai superstiti
– le prestazioni di invalidità civile
– le rendita diretta INAIL
– l’assegno sociale, entro i limiti di reddito tempo per tempo previsti.
2. Decorrenza
La prima decorrenza della prestazione è il 1° maggio 2017.
L’APE sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso. Non sono pertanto ammesse decorrenze inframese (art. 7 comma 2 DPCM 88/2017).
Solo in fase di prima applicazione, e quindi per le domande presentate fino al 30 novembre 2017, l’APE sociale è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.
L’ultima decorrenza ammessa è 1° gennaio 2019 (art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
3. Scadenza
Poiché si tratta di una prestazione di accompagnamento a pensione, è obbligatoriamente prevista l’acquisizione della scadenza, correlata al conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Sistema UNICARPE
Prima della definizione delle domande di accesso all’indennità in oggetto, gli operatori dovranno nuovamente verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento della domanda di certificazione.
Per la gestione delle domande di accesso all’indennità è stato istituito il nuovo prodotto:
“Anticipo di Pensione – APE Sociale “
Gruppo: 0006 – Altre Prestazioni
Prodotto: 0057 – Anticipo Pensione
Tipo: 0048 – APE sociale
con le seguenti tipologie di richiesta:
YAA/YBM Lavoratori Disoccupati
YCA/YDM Lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
YEA/YFM Lavoratori con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%
YGA/YHM Lavoratore dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose o rischiose di cui all’Allegato C della Legge n. 232/2016
E’ prevista la trattazione delle domande sia in modalità automatica che non automatica.
Rispetto alla procedura di certificazione viene richiesta l’acquisizione dei seguenti ulteriori dati:
– Pannello Domanda: decorrenza
– Pannello Istruttoria:
– data cessazione attività lavorativa dipendente/autonoma
– per la tipologia YCA/YDM il codice fiscale della persona assistita; il dato acquisito viene verificato sull’anagrafica di ARCA e viene rilevata in automatico l’eventuale data di decesso
– Pannello Conto calcolato: non viene effettuata alcuna proiezione di contribuzione;
per la tipologia YAA , tramite avvertenza, viene evidenziata la presenza di contribuzione accreditata in data successiva alla data di cessazione della prestazione a sostegno del reddito e viene data la possibilità di proseguire nella definizione con le successive fasi di calcolo oppure, di proseguire con la definizione di una respinta, con la creazione della comunicazione da inviare all’interessato e con l’annullamento in automatico della certificazione su Felpe
– Pannello Verifica diritto: nel caso di non sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, viene data la possibilità di proseguire con la definizione di una respinta, con la creazione della comunicazione da inviare all’interessato e con l’annullamento in automatico della certificazione su Felpe.
Le domande di accesso all’Ape sociale nella gestione dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (solo contribuzione ex Enpals) dovranno essere lavorate dal competente Polo utilizzando come tipo richiesta SAI e tipo domanda AS.
5. Acquisizione dei dati di liquidazione
Le seguenti informazioni vengono trasmesse alla procedura di liquidazione IVS dal fascicolo elettronico di pensione (FELPE) del sistema UNICARPE:
– decorrenza
– scadenza, pari al 1° giorno dal quale la prestazione non spetta, pari alla decorrenza della pensione;
– numero delle settimane accreditate;
– importo lordo spettante
– codice del beneficio utile alla quantificazione dell’onere.
La procedura controlla, comunque:
– la congruità fra età del titolare e decorrenza della prestazione (63 anni di età alla decorrenza della prestazione, art. 2 DPCM 88/2017);
– l’anzianità contributiva minima, pari a 30 anni (1560 settimane).
6. Misura della prestazione
Ancorchè eventualmente composto di quote pensionistiche imputabili a gestioni diverse, l’importo dell’APE sciale è posto a carico della gestione GIAS.
Per tale motivo non essendo necessario evidenziare i singolo fondi di imputazione, l’importo complessivamente spettante, come illustrato al punto precedente, viene trasmesso dal sistema UNICARPE senza che venga successivamente attivato il programma di calcolo centrale.
L’importo lordo trasmesso dal sistema di gestione del conto viene memorizzato nel campo dedicato (GP2BB M0).
Si rammenta che l’importo lordo della prestazione non può comunque superare il limite di euro 1.500 lordi mensili (art. 3 DPCM 88/2017).
L’importo a calcolo verrà automaticamente abbattuto a tale limite.
Nel caso di domande definite in modalità non automatica, l’operatore dovrà comunque acquisire l’importo a calcolo e sarà la procedura Unicarpe a provvedere all’abbattimento al limite sopra indicato.
7. Mensilità
La prestazione spetta per 12 mensilità (art. 3 DPCM 88/2017)
8. Regime fiscale
La prestazione è fiscalmente imponibile secondo il regime di tassazione ordinario.
Sulla prestazione possono essere attribuite le detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR, ove richieste. Sono, inoltre, riconosciute nella misura spettante ai lavoratori dipendenti le altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
In presenza di altre prestazioni fiscalmente imponibili, la tassazione viene effettuata in modalità cumulata con le regole ordinarie.
A fine anno viene effettuato il conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/73 e rilasciata la relativa CU ai sensi del DPR n. 322/1998.
Sulla prestazione possono essere effettuati i conguagli da 730.
Le ritenute fiscali da versare sono comunicate nel flusso dei versamenti mensili trasmesso in Piattaforma Fiscale.
9. Incompatibilità coi redditi da lavoro
Ai sensi dell’art. 8 del DPCM 88/2017, l’APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività
– di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro
– di lavoro autonomo che da’ titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro
I redditi devono essere dichiarati al lordo dei contributi
In caso di superamento di tali limiti annui, l’APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l’INPS procede al recupero del relativo importo.
Pertanto essere richieste obbligatoriamente, in fase di liquidazione e ricostituzione, le informazioni relative al reddito da lavoro del solo titolare, distinte fra lavoro dipendente e lavoro autonomo.
L’informazione deve essere acquisita su base annua e con riferimento all’anno corrente
Il lavoro da collaborazione coordinata, a differenza di quanto accade per le pensioni, viene inquadrato come reddito da lavoro dipendente.
Si rammenta che rilevano esclusivamente i redditi riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla data di decorrenza dell’indennità.
A. Memorizzazione di nuove tipologie reddituali
Per la gestione dell’imponibile contributivo da lavoro sopra indicato, sono state previste due nuove tipologie reddituali:
– Reddito contributivo da lavoro dipendente.
In questa voce confluisce sia il reddito da lavoro dipendente, sia il reddito da collaborazione coordinata e continuativa
– Reddito contributivo da lavoro autonomo
I redditi devono essere memorizzati in base ai mesi di percezione del reddito (DAL – AL).
B. Nuova rilevanza
Per consentire alle procedure di calcolo di gestire le nuove tipologia reddituali è stata istituita la nuova rilevanza 27= INCOMPATIBILITA’ APE
Le tipologie di reddito associate a questa rilevanza sono esclusivamente quelle descritte al precedente punto 9.1.
Per la verifica delle autocertificazioni relative al possesso di tali redditi saranno fornite apposite indicazioni
C. Trattazione della rilevanza 27
Se il reddito da lavoro dipendente o da collaborazione supera 8.000 euro, ovvero il reddito da lavoro autonomo supera 4.800 euro, il calcolo centrale azzera la prestazione dal 1° gennaio dell’anno in corso. Le sedi dovranno provvedere alla eliminazione della prestazione dalla data di cessazione del diritto.
D. Recupero delle somme non spettanti
Nel caso esposto al precedente punto 9.3, la procedura di calcolo quantifica il debito relativo alle mensilità percepite dal beneficiario nell’anno per l’anno di superamento del reddito.
Si rammenta che, nel caso di comunicazione tardiva, sulle somme maturate a debito devono essere calcolati gli interessi legali
In relazione alle somme non spettanti, il recupero delle ritenute fiscali versate e non dovute avviene con flusso informatico trasmesso in Piattaforma Fiscale (messaggio n. 2151 del 24/5/2017).
10. Incompatibilità con la titolarità di pensione
Come previsto dall’art. 8 DPCM 88/2017, nel caso di conseguimento di pensione diretta, sia italiana che estera, il titolare dell’APE sociale decade dal diritto dalla data di decorrenza del trattamento di pensione diretta.
11. Incompatibilità con la residenza estera
Nel caso di trasferimento della residenza all’estero il titolare dell’APE sociale decade dal diritto dal primo mese successivo al trasferimento all’estero.
12. Comunicazione di liquidazione
Il modello TE08 è stato modificato con l’indicazione della tipologia di prestazione liquidata e con i possibili motivi di decadenza e incompatibilità, nonché con gli obblighi di comunicazione posti in capo al beneficiario.
La comunicazione contiene anche la segnalazione che, alla scadenza della prestazione, il cittadino deve presentare in tempo utile la domanda di pensione
13. Caratteristiche della prestazione
Sulla prestazione:
– non viene essere effettuata la trattenuta ex ONPI;
– non possono essere attribuiti i trattamenti di famiglia;
– non sono previste deleghe a favore di organizzazioni sindacali.
La prestazione non viene rivalutata annualmente e non è reversibile.
14. Rilevanza dei redditi da APE sociale sulle prestazioni ai superstiti
Il reddito da APE SOCIALE è fiscalmente imponibile e rileva pertanto per il godimento delle altre prestazioni (quali ad esempio invalidità civile, assegno sociale, incumulabilità con la pensione ai superstiti).
15. Rilevazione degli oneri
La rilevazione contabile della prestazione è effettuata come di consueto della procedura PO (Procedura Oneri), all’interno della quale è stata prevista la nuova codifica 4900, declinata nelle sottocategorie di seguito elencate:
COD. PRO. DESCRIZIONE PROVVEDIM. NUM._LEX ARTICOLO COMMA
49 00 SALVAGUARDIA LEGGE 232/2016 L. 11.12.16 232 1 179
49 01 LAVORATORI DISOCCUPATI L. 11.12.16 232 1 179 Lett. A
49 02 LAV. CHE ASSISTONO PERSONE CON HANDICAP L. 11.12.16 232 1 179 Lett. B
49 03 LAV. CON INVALIDITÀ CIVILE ALMENO 74% L. 11.12.16 232 1 179 Lett. C
49 04 LAV. DIP. MANS. DIFFICOLTOSE/RISCHIOSE L. 11.12.16 232 1 179 Lett. D
La quantificazione dell’onere è pari all’intero importo della prestazione, per tutta la sua durata.
16. Pagamento degli arretrati
A. Prestazioni liquidate fino al 19 dicembre 2017
Per consentire agli aventi diritto di ricevere il pagamento della prestazione in maniera il più possibile tempestiva è stato previsto, in via eccezionale, che le prestazioni che saranno liquidate entro le ore 12.00 del 19 dicembre 2017, limitatamente ai ratei spettanti dal mese di decorrenza al mese di dicembre 2017, il pagamento sarà effettuato mediante l’invio di un lotto centralizzato su Banca d’Italia il 19 dicembre con data regolamento anticipata al 22 dicembre p.v.
Su tali emolumenti sarà applicata la tassazione corrente.
B. Disponibilità degli arretrati
Ove non ci siano cause ostative, le strutture definiranno le prestazioni impostando il calcolo degli arretrati come disponibile per il pagamento (codice arretrati 1).
Nel caso in cui gli arretrati medesimi, una volta effettuato il calcolo centrale, risultino disponibili per il pagamento, nessuna ulteriore attività deve essere effettuata dalla sede.
Il pagamento relativo alla mensilità di gennaio 2018 sarà effettuato il 20 gennaio 2018.
Nel caso in cui invece il calcolo abbia bloccato automaticamente gli arretrati in quanto l’importo risulta superiore a 10.000 euro, le sedi devono provvedere immediatamente ai consueti controlli sulla base delle indicazioni fornite con il messaggio n 23989 del 30 ottobre 2008 e, nel caso in cui tali controlli lo consentano, a validare il pagamento delle somme.
Si rammenta infatti che le disposizioni vigenti (Decreto 18 gennaio 2008 n.40 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), emanato in attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni) consentono di effettuare i pagamenti degli importi superiori a 10.000 euro solo a seguito della verifica, da parte degli uffici, dell’assenza di notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In tali casi è prevista la doppia validazione del conguaglio, da effettuarsi con la massima tempestività. I conguagli di importo superiore alla soglia indicata che risulteranno validati alla medesima data del 19 dicembre saranno posti in pagamento il giorno 22 dicembre prossimo. Le spettanze relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2018 saranno in tal caso pagate con la rata di febbraio 2018.
C. Indicazioni contabili
I dettagli delle informazioni analitiche, riferite a ciascun beneficiario, trasmesse dalla procedura “Pensioni” e destinate alla generazione del lotto su Banca d’Italia, consentiranno di contabilizzare l’onere lordo, le trattenute e il netto da pagare.
La procedura dei pagamenti accentrati conferirà, a livello territoriale, un biglietto contabile automatizzato (tipo operazione “PD”) che rileverà l’onere lordo, in sezione “DARE”, al conto GAU30225, in contropartita, sezione “AVERE” del conto di debito GAU10125 (importo netto in pagamento) e dei conti relativi alle ritenute
Sulla contabilità della Direzione generale, sarà preacquisito il lotto per la Banca d’Italia con l’attribuzione al conto di interferenza GPA55174, già in uso, per consentire successivamente, sulle contabilità delle sedi, con tipo operazione “DP” la chiusura dello conto di debito GAU10125 in contropartita del conto di interferenza.
I conti di imputazione sono quelli indicati nella circolare n. 100/2017.
Tale soluzione – contabilizzazione su sede, lotto su Banca d’Italia, anche se con dati estratti centralmente – garantirà sul territorio la corretta gestione di eventuali riaccrediti di assegni non andati a buon fine.
La certificazione fiscale delle somme pagate sarà emessa a livello centrale.
D. Pagamenti inesitati
Nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine e le somme vengano riaccreditate, saranno fornite successive indicazioni.
E. Comunicazione agli interessati
In tutti i casi in cui sia disponibile un recapito, i beneficiari saranno avvisati della disponibilità del pagamento a mezzo email, ovvero tramite il servizio INPSINFORMA, ovvero con chiamata da parte del contact center.
F. Prestazioni liquidate dal 19 dicembre 2017
Per le prestazioni che saranno liquidate dal 19 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018, il pagamento degli arretrati unitamente alla mensilità di gennaio 2018, sarà effettuato il 20 gennaio 2018, a condizione che gli arretrati medesimi siano resi disponibili per il pagamento (codice arretrati = 1).
Agli emolumenti maturati dalla data di decorrenza della prestazione al 31 dicembre 2017 sarà applicato il regime della tassazione separata, previsto dall’art. 17, comma 1, lett. b).
A partire dalla mensilità di febbraio la prestazione sarà erogata con le ordinarie modalità che per comodità si riepilogano al paragrafo successivo.
17. Modalità di pagamento
Il pagamento della prestazione viene effettuato, in via generale, con le modalità in uso per le pensioni.
Pertanto, in caso di titolarità di altra prestazione, ai superstiti o assistenziale, nonché di rendita INAIL il pagamento viene effettuato in modalità unificata a partire dalla seconda cedola emessa.
La rendicontazione del pagamento viene effettuata con le regole ordinarie.
A seguito di notizia di decesso sarà inviata agli enti pagatori la richiesta di riaccredito.
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