INPS – Messaggio 11 febbraio 2013, n. 2467
Incumulabilità del riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea
Con messaggio n.07771 del 23/03/2007 è stato chiarito come l’art.14 , comma 2, del D.Lgs. n.503/1992, non sia stato abrogato dal D. Lgs. n.151/2001 (recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) e che pertanto sia da ritenersi vigente l’incumulabilità della facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Nel citato messaggio è stato altresì precisato che la prescritta incumulabilità si realizza solo per periodi successivi al 01 gennaio 1994.
Nell’ambito della gestione dei dipendenti pubblici la medesima disposizione è invece applicata ritenendo che la predetta non cumulabilità operi indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi, siano essi antecedenti che successivi al 01 gennaio 1994.
Si rende quindi necessario uniformare l’azione amministrativa fissando in modo univoco i limiti temporali di applicazione della disposizione in argomento.
L’art.35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che ” per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa”
Tale disposizione non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere ed estende la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 01 gennaio 1994, essendo stato abrogato l’art.14, comma 1, del D.Lgs. n.503/1992.
Di contro, il comma 2 dell’art.14 del D.Lgs. n.503/1992, tuttora vigente, si limita a stabilire che “la facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea”.
La lettura coordinata delle disposizioni richiamate impone un’interpretazione sistemica del comma 2, del citato art.14, coerente con la disciplina introdotta in tema di congedi parentali dal comma 5, art.35 del D.lgs. n.151/2001.
A parziale modifica del messaggio n.07771 del 23/03/2007, si dispone pertanto che l’incumulabilità di cui al comma 2 dell’art.14 del D.Lgs. n.503/1992 operi indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi e quindi con riferimento a periodi sia precedenti che successivi al 01 gennaio 1994.
Le domande di riscatto del corso legale di laurea e di riscatto dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, ancora giacenti e quelle presentate successivamente alla pubblicazione del presente messaggio, dovranno essere definite sulla base delle indicazioni innanzi fornite.
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